Infortunio dell’alunno a sé stesso: vi è responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante?

Tribunale di Milano – Sezione Decima – Sentenza n. 9638 del 09.12.2022

Secondo quanto previsto dal Codice Civile, nel caso di danno derivante da infortunio dell’alunno occorso senza il concorso di altri soggetti la responsabilità dello stesso è comunque ascrivibile all’Istituto scolastico ed all’insegnante, assumendo essa natura contrattuale e non extracontrattuale, ritenuto che quest’ultima è ravvisabile solo in caso di danni causati dal comportamento “illecito” di una terza persona. 

Il Tribunale di Milano torna quindi ad occuparsi di una problematica purtroppo molto ricorrente e di viva attualità quale è, appunto, quella dell’individuazione della responsabilità in capo all’Istituto scolastico ed all’insegnante di riferimento in caso di infortunio occorso ad uno studente in orario di scuola, anche qualora dall’accertamento dei fatti sia emerso che l’evento lesivo sia stato determinato dall’alunno e da nessun altro soggetto.

Nel caso oggi in esame, peraltro, i Giudici milanesi hanno comprensibilmente focalizzato la loro attenzione sulla responsabilità dell’insegnante cui in quel momento era affidata l’alunna in relazione all’età della stessa (appena 7 anni) e, dunque, sulla incapacità della minore di comprendere appieno le reali conseguenze dell’evento lesivo occorsole e della necessità di ricevere immediatamente le cure necessarie, eventualmente anche con l’intervento del medico competente, dal momento che la difesa dello stesso insegnante si era incentrata sul fatto che la piccola, dopo essere stata inviata in bagno per sottoporre la parte ferita ad un bagno con acqua fredda, aveva regolarmente ripreso, per sua volontà, a giocare e solo dopo qualche giorno era tornata in classe con il polso steccato.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto comunque la condotta del docente chiaramente integrante una responsabilità per culpa in vigilando, avendo egli sottovalutato la sorveglianza dei propri sottoposti, ed altresì omissiva, data la mancata attivazione nei modi più opportuni proprio al fine di limitare i danni fisici subiti dalla minore, peraltro omettendo pure di informare la famiglia dell’accaduto.

Certamente significativa, poi, è anche l’oculata osservazione dei giudici meneghini circa la natura esclusivamente contrattuale incombente nel caso di specie sia sull’istituto scolastico che sull’insegnante, dal momento che per il primo la stessa risulta fondata sull’accoglimento della domanda di iscrizione e sulla conseguente ammissione dell’allieva alla scuola in virtù della quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sua incolumità nel periodo di fruizione della prestazione scolastica, mentre per il secondo essa deriva dal c.d. “contatto sociale”, in virtù del quale l’insegnante assume, oltre all’obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei discenti.

Si tratta, quindi, di una pronuncia aderente al principio generale di diritto di cui all’art. 1218 c.c. ed al relativo regime probatorio che ne deriva, declinato, nella fattispecie de qua, nella conclusione secondo cui mentre l’attore deve provare che il danno si sia verificato in costanza di rapporto scolastico, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.