Decreto ingiuntivo per crediti condominiali: quando la notifica della delibera assembleare di accertamento del credito può ritenersi perfezionata?

Tribunale di Frosinone – Sentenza n. 417 del 23.04.2024

In caso di decreto ingiuntivo per il recupero di crediti condominiali, la delibera assembleare di accertamento degli stessi deve essere basata sulla regolare notifica dell’avviso di convocazione al condomino debitore, da intendersi quale atto unilaterale recettizio, con la conseguente necessità che lo stesso sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla data della prima convocazione, con obbligo di prova in capo al condominio procedente.

Con questa interessante pronuncia, il Tribunale di Frosinone sottolinea la fondamentale rilevanza, sostanziale e probatoria, che assume la regolare convocazione del condominio debitore all’assemblea di accertamento e del suo debito mediante un avviso che risulti gli sia stato non solo inviato ma che lo stesso abbia anche ricevuto nel termine di legge di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Secondo il Tribunale, infatti, questa prescrizione risponde al preciso dettato di cui all’art. 1335 c.c. che stabilisce, appunto, che ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunga all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

I Giudici laziali, pertanto, hanno accertato l’incertezza sulla regolare convocazione del condomino per mancata dimostrazione del pervenimento della relativa convocazione al suo indirizzo, avendo rilevato soltanto la produzione in giudizio della sola cartolina attestante l’invio della raccomandata senza alcuna attestazione di ricezione e/o consegna del plico postale.

In particolare, poi, il tribunale frusinate ha evidenziato l’irrilevanza probatoria a tal fine della stampata del sito di Poste Italiane, rilevando in proposito come non possa ritenersi idonea a dimostrare il perfezionamento delle operazioni di notificazione la produzione di copia della pagina “cerca spedizioni” estratta da tale sito per avere essa unicamente una mera funzione informativa dello stato e dell’esito del processo di spedizione, senza alcuna valenza in merito all’attestazione circa l’effettiva consegna del documento al suo destinatario.