Decreto ingiuntivo: quando le fatture di vendita non sono sufficienti a provare una fornitura di merci?

Tribunale di Napoli – Sezione XI – Sentenza n. 5253 del 21.05.2024

In caso di procedura monitoria la produzione delle fatture elettroniche, con rapporto di trasmissione SDI, e del registro vendite, seppur idonea ai sensi dell’art. 634 c.p.c. ai fini della concessione dell’ingiunzione, a fronte della specifica contestazione dei rapporti sottostanti in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso non è sufficiente a comprovare l’esistenza del rapporto di vendita posto a base della pretesa creditoria, dovendosi appurare la differente, e magari più complessa, natura di tali rapporti, non necessariamente consistiti in una semplice fornitura e/o vendita di merci.

Il Tribunale di Napoli interviene efficacemente nella delicata tematica della individuazione dell’ambito attuativo del procedimento monitorio rispetto alla più ampia prospettazione dei fatti che emerge a seguito del giudizio di cognizione per opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Giudice campano, infatti, anzitutto detta e ribadisce il fondamentale principio di diritto secondo il quale tale opposizione presenti una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria, dal momento che per il resto essa instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente per contestarla con conseguente allargamento del petitum e correlativa disamina della effettiva natura dei rapporti obbligatori sottostanti.

Nel caso esaminato dai Giudici partenopei, a fronte della originaria indicazione da parte del creditore procedente di un presunto rapporto di semplice fornitura e vendita di merce, in sede cognitiva è poi emerso come in realtà si trattasse di un rapporto commerciale di partnership, con un complesso di prestazioni obbligatorie reciproche tra le parti, e segnatamente gravanti sul creditore, non emergente ovviamente dalle semplici fatture elettroniche poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

È interessante altresì notare, a margine di tale questione principale, come la ricostruzione precisa delle obbligazioni effettivamente sussistenti sia stata effettuata dal Tribunale anche mediante la valutazione dei dialoghi intercorsi tra le parti via whatsapp, a dimostrazione della rilevanza sempre più evidente sotto il profilo probatorio dei moderni sistemi di comunicazione telematica e social.