Medico di base: la violazione del CCNL di categoria può dar luogo ad un procedimento disciplinare da parte della ASL?

Tribunale di Ivrea – Sezione Lavoro – Sentenza n. 156 del 09.08.2022

Il medico di base che svolge la propria attività lavorativa in convenzione con l’ASL di competenza è soggetto alla relativa normativa sancita dall’art. 48 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, il cui art. 30 ha carattere sanzionatorio e si conforma nello svolgimento al procedimento disciplinare previsto per il rapporto di lavoro dipendente.

Il Tribunale di Ivrea fornisce quindi una interessante interpretazione sulla natura del rapporto giuridico e di lavoro che lega il medico di base con l’ASL convenzionata, sottolineandone anzitutto la rilevanza pubblica per essere lo stesso costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale dirette a tutelare la salute pubblica.

I Giudici piemontesi, dunque, precisano opportunamente come tale rapporto si inquadri nell’alveo di quelli di lavoro libero-professionali “parasubordinati” e come lo stesso si svolga su un piano di assoluta parità tra i due soggetti interessati, non potendo esercitare l’ente pubblico alcun potere autoritativo nei confronti del medico convenzionato ad eccezione, non a caso, di quello di sorveglianza, come del resto stabilito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20344 del 21.10.2005.

Il Tribunale, infatti, rileva come la delibera di conferimento dell’incarico in convenzione richiami espressamente l’applicazione al rapporto in questione del regime normativo delineato dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e come detto accordo, al suo art. 30, istituisca il potere sanzionatorio della ASL in caso di inosservanza, da parte del medico convenzionato, degli obblighi previsti dall’accordo collettivo stesso e degli accordi regionali e aziendali di settore.

Più esattamente, la sentenza in commento sottolinea che il citato art. 30 si conforma nello svolgimento al procedimento disciplinare previsto per il rapporto di lavoro dipendente, sebbene sia incontestabile la natura autonoma e privatistica del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale, ed evidenzia come detta fondamentale previsione si debba giustificare anche, e soprattutto, alla luce del vincolo fiduciario che si è inteso costituire con il professionista, sul quale riposa una relazione di collaborazione professionale, seppur non inquadrata nei ranghi della subordinazione.

In definitiva, dunque, con la sentenza in commento si conferma l’autonomia generalizzata del lavoro espletato dal medico convenzionato, sia pure derogata, secondo il Tribunale, sotto il solo profilo sanzionatorio e disciplinare, e ciò, evidentemente, non può sfuggire a qualche legittima perplessità dal momento che il rapporto tra questi due soggetti è esclusivamente di natura negoziale e pattizia ed una eventuale responsabilità professionale del medico darebbe luogo, semmai, a conseguenze risarcitorie nei confronti della parte committente, oltretutto soggetto forte del contratto in parola.

Riesce difficile, infatti, comprendere in quali misure possa mai esplicitarsi il potere sanzionatorio e disciplinare che i Giudici piemontesi, al contrario, riconoscono apertamente in capo alla ASL, se non riconducendole alla sola interruzione del rapporto convenzionale in atto o, semmai, alla sua eventuale non ricostituzione alla sua scadenza naturale; conseguenze, queste, tipiche di un vero e proprio rapporto negoziale di natura convenzionale.