Sinistro stradale: quale la prova liberatoria per il conducente che abbia investito un pedone?

Tribunale di Potenza – Sentenza n. 69 del 26.01.2023

In base all’art. 2054 c.c., primo comma, a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, la cui circolazione abbia prodotto danni a persone o cose, è posta una presunzione relativa di responsabilità che può essere superata soltanto dalla prova liberatoria, cioè dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il Tribunale di Potenza, quindi, riprende e valorizza un principio di diritto, chiara derivazione di una precisa disposizione di legge, che per quanto possa sembrare scontato in realtà appare motivo e causa di difficili interpretazioni applicative soprattutto quando vittima del sinistro stradale sia un pedone.

Secondo i Giudici lucani, infatti, in questa particolare ipotesi il conducente può superare la presunzione relativa di colpa posta a suo carico per legge soltanto dimostrando di essersi trovato, nonostante l’osservanza delle norme specifiche sulla circolazione stradale e delle norme di comune diligenza e prudenza, nella oggettiva impossibilità di evitare l’evento, perché ad esempio il fatto dannoso sia ascrivibile esclusivamente ad un comportamento improvviso ed imprevedibile dello stesso pedone, tale da impedire qualsiasi manovra di emergenza idonea ad evitare l’investimento, sicché la condotta dello stesso si sia posta quale fattore causale esclusivo dell’evento dannoso.

E’ peraltro significativo che, con la sentenza in commento, il Tribunale abbia anzitutto sancito il principio secondo il quale qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell’incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, debba trovare integrale applicazione il ricordato criterio generale della colpa presunta a carico del conducente del veicolo ed abbia altresì precisato che, nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato la carreggiata in un tratto di strada sprovvisto di appositi attraversamenti pedonali, debba assumere rilievo la normativa speciale contenuta nel D. Lgs n. 285/1992 (Codice della strada).

In particolare, infatti, i giudici lucani richiamano in applicazione sia l’art. 41 secondo e terzo comma del predetto Codice, che impone al conducente del veicolo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l’arresto del veicolo nei limiti di visibilità di fronte ad un ostacolo prevedibile, e l’obbligo di regolare la velocità nell’attraversamento dei centri abitati, che il successivo art. 91 secondo comma che, appunto, stabilisce che nei tratti di strada sprovvisti di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire ai pedoni che abbiano già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, che infine l’art. 190, secondo e quinto comma, che impone ai pedoni che attraversano la carreggiata in tratti di strada sprovvisti di attraversamenti pedonali di farlo sempre in senso perpendicolare in modo da evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri e di dare la precedenza ai conducenti del veicoli.

E’, dunque, sulla base di tali prescrizioni normative, come vediamo opportunamente bilanciate dal legislatore, che devono essere attentamente valutati i fatti ed elementi probatori posti all’attenzione dell’organo giudicante.