Incompetenza per territorio: entro quale termine deve essere proposta l’eccezione dalla parte convenuta?

Tribunale di Potenza – Sentenza n. 1097 del 07.09.2023

L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, secondo il nostro ordinamento, può essere ritenuta tempestiva soltanto se è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione.

Il Tribunale di Potenza si ritrova quindi chiamato a dirimere una questione, piuttosto dibattuta, che non a caso ha reso necessario l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite al cui autorevole giudizio, espresso nell’ordinanza n. 11657 del 2008, si è interamente rifatto nel risolvere sullo specifico punto la controversia soggetta al suo giudizio.

In particolare, infatti, i Giudici lucani hanno opportunamente ricordato come con detta ordinanza le Sezioni Unite abbiano definitivamente chiarito che la diatriba giurisprudenziale sorta nel tempo tra l’orientamento che farebbe leva sul tenore letterale dell’articolo 38 secondo comma c.p.c. secondo il quale l’incompetenza per territorio derogabile deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione e quello che, invece, riterrebbe tempestivamente proposta detta eccezione anche se sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata entro la prima udienza successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005 deve ritenersi definitivamente risolta nel senso propugnato dalla prima delle suindicate contrapposte interpretazioni.

Secondo il Tribunale potentino, invero, solo questa opzione ermeneutica appare condivisibile, in quanto l’unica perfettamente coerente con il dettato normativo dal momento che l’articolo 163 n. 7, l’articolo 166 e l’articolo 167 c.p.c. prevedono rispettivamente che nell’atto di citazione debba essere inserito l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c. e l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione e che, a pena di decadenza, deve proporre nella comparsa di costituzione e risposta le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio.

La conseguenza, pertanto, del mancato rispetto di tale termine perentorio e decadenziale di legge è ovviamente quello della totale inammissibilità dell’eventuale eccezione se proposta tardivamente dalla parte convenuta ed il conseguente radicamento della causa dinanzi al Giudice adito, senza possibilità alcuna di differente spostamento di competenza territoriale.