Rapporto di lavoro subordinato: quando sussiste un unico centro di imputazione e di codatorialità tra imprese dello stesso gruppo?

Tribunale di Roma – Sezione Quarta – Sentenza n. 8906 del 27.10.2022

Sussiste un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Con questa recente e significativa pronuncia il Tribunale di Roma interviene efficacemente nel precisare i requisiti in presenza dei quali sia individuabile la sussistenza, in capo ad imprese facenti parte di uno stesso gruppo, di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato.

Si tratta, infatti, di una questione molto complessa e dibattuta intorno alla quale il diritto del lavoratore subordinato a vedersi riconosciute le proprie prerogative sia reddituali che di anzianità di servizio confligge apertamente con l’interesse delle singole aziende a rivendicare la propria autonomia ed indipendenza anche sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro.

I Giudici romani, però, nel richiamare un orientamento della Corte Suprema che hanno ritenuto prevalente, hanno correttamente sottolineato come tale unicità di centro di imputazione dei diversi rapporti lavorativi sia configurabile in presenza di ben individuati presupposti e cioè, più esattamente, l’univocità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune ed, infine, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Il Tribunale, pertanto, con particolare riguardo proprio a tale ultimo requisito ha chiarito come in questi casi tutti i fruitori dell’attività lavorativa debbano essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscano dal rapporto in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c. in tema di obbligazione con pluralità di debitori sempre che, ovviamente, dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

I Giudici romani, peraltro, quasi a rispondere alle legittime obiezioni delle imprese sopra ricordate, ha altresì sottolineato come il collegamento economico-funzionale tra le stesse imprese non pregiudichi in alcun modo la loro autonomia di singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determini “ex se” l’estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo.

Per essi Giudici, però, la accertata codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone sempre l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Si tratta, come possiamo vedere, di una motivazione certamente lucida e condivisibile soprattutto perché fondata, per quanto si ricava dalla lettura della sentenza, sull’accertamento di alcune circostanze di fatto quanto mai significative quali, appunto, l’indifferenziata assunzione dei lavoratori dalle diverse società del gruppo ed il transito degli stessi, nel corso del rapporto, attraverso le medesime società, nonché la mancata corrispondenza tra il formale datore di lavoro e la società che materialmente erogava la retribuzione, o ancora l’esercizio costante di una azione di direzione, coordinamento e controllo dell’attività delle società da parte della stessa persona fisica ed il potere di questi di assumere e licenziare chiunque all’interno delle medesime società ed infine la presenza, in qualità di amministratori e legali rappresentanti delle società in questione, sempre delle stesse persone peraltro prive di competenza manageriale.

Naturalmente, la giusta e corretta conclusione cui giunge il Tribunale di Roma è quella di una solidarietà passiva delle diverse società per le obbligazioni, anche di natura risarcitoria, conseguenti al rapporto di lavoro oggetto del giudizio.