Disservizi telefonici: il preventivo tentativo di conciliazione è causa di inammissibilità dell’azione giudiziale?

Tribunale di Trento – Sentenza n. 630 del 04.11.2022

In tema di danno da disservizi telefonici, il tentativo obbligatorio di conciliazione prescritto dall’art. 1, comma 11, della Legge n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni deve intendersi previsto unicamente per la procedibilità dell’azione eventualmente già promossa in sede giurisdizionale.

Il Tribunale di Trento opportunamente precisa e chiarisce uno dei punti più discussi e controversi delle innumerevoli ed annose questioni che interessano, purtroppo con sempre maggiore frequenza, i già di per sé difficili rapporti tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti.

I Giudici trentini, infatti, hanno giustamente puntualizzato come l’eventuale mancata proposizione di tale tentativo, obbligatorio per legge, di conciliazione, com’è noto da svolgersi dinanzi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non infici la proponibilità dell’azione giudiziale, incidendo piuttosto sulla sola procedibilità di questa che rimane, dunque, perfettamente ammissibile e ricevibile.

Non si tratta, del resto, di una precisazione di poco conto poiché con essa si dispone soltanto che il giudizio sia sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di tale tentativo e non già estinto come spesso siamo portati a ritenere, con la conseguenza che restano perfettamente salvi, al momento della sua prosecuzione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta.

Si consideri oltretutto, e di tanto vi è espressa menzione nella stessa sentenza oggi in commento, che tale temporanea improcedibilità, secondo il Tribunale, potrebbe essere accertata e dichiarata, con la conseguenza di cui sopra, persino in sede di appello e, dunque, salvaguardando anche la statuizione eventualmente emessa dal Giudice di primo grado.

La decisione così assunta, pertanto, appare certamente favorevole per la posizione dell’utente, da sempre parte debole del rapporto negoziale sorto con i colossi delle telecomunicazioni, e tende nel suo più intimo volere a tutelare, anche solo sotto un profilo di mera tempistica e secondo un criterio generale di economicità dei giudizi, gli effetti processuali di una azione che si sia anche protratta nel tempo senza l’assolvimento di questo adempimento troppo spesso solo formale per l’atteggiamento chiuso e resistente delle compagnie telefoniche.