Esecuzione immobiliare: la responsabilità del perito stimatore nei confronti dell’aggiudicatario del bene per gravi errori professionali ha natura contrattuale?

Tribunale di Bolzano – Sezione Seconda – Sentenza n. 747 del 27.07.2022

Nelle procedure di esecuzione immobiliare, ai sensi degli artt. 568 e 569 c.p.c., il perito nominato per la determinazione del valore dell’immobile è equiparabile al consulente tecnico d’ufficio, per cui è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l’inerenza dell’attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. In quanto ausiliario del Giudice, egli non è in alcun modo legato all’aggiudicatario dell’immobile, sicché la sua eventuale responsabilità configurabile nei confronti di quest’ultimo per gravi errori professionali assume sempre e solo natura extracontrattuale.

Il Tribunale di Bolzano, tra le pieghe di una vicenda processuale dai contorni più ampi, ha efficacemente trattato il problema della natura della responsabilità del perito stimatore dell’immobile per eventuali gravi errori professionali ed ha concluso, in maniera certamente condivisibile, evidenziando come la stessa sia sempre e solo extracontrattuale.

Secondo i Giudici bolzanini, infatti, in questi casi è il danneggiato, aggiudicatario dell’immobile, a dover fornire la prova del danno subito, del nesso causale tra la condotta del consulente ed il medesimo danno nonché della colpa del professionista esperto stimatore, in quanto operante nel superiore interesse della Giustizia con conseguente assenza di qualsivoglia rapporto di tipo professionale tra detti soggetti.

Il Tribunale poi aggiunge e precisa opportunamente come, delineata la natura extracontrattuale di tale responsabilità, la caratterizzazione della colpa ascrivibile in capo al perito debba essere necessariamente individuata secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia e non già in applicazione della norma generale ex art. 2043 c.c., ma piuttosto in relazione alla norma speciale di cui all’art. 64 c.p.c. e, dunque, in termini di sola colpa grave.

Si tratta, come possiamo vedere, di una pronuncia quanto mai interessante e soprattutto di pratica applicazione, dal momento che si muove intorno alla delicata funzione del perito stimatore di redigere un elaborato tecnico che contenga in sé tutte quelle indicazioni espressamente elencate dall’art. 173 bis disp. att. c.p.c., tra cui, in particolare, l’esistenza di formalità, vincoli e oneri e la precisa e corretta specificazione se gli stessi possano rimanere a carico dell’acquirente ovvero debbano essere cancellati a cura della procedura perché non opponibili all’aggiudicatario.