Sfratto per morosità: chi è legittimato passivo in caso di divorzio dei coniugi affittuari?

Tribunale di Nola – Prima Sezione – Sentenza n. 196 del 27.01.2022

In caso di procedimento per convalida di sfratto, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge divorziato non assegnatario dell’immobile oggetto di causa va disattesa qualora la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia stata emessa e pubblicata in data successiva alla notifica dell’atto di intimazione per convalida di sfratto ed alla iscrizione a ruolo del relativo giudizio, dal momento che la legittimazione passiva (come quella attiva) rappresenta una condizione dell’azione che deve esistere al momento dell’introduzione della lite.

Il Tribunale di Nola si ritrova dunque a dirimere una delle questioni più dibattute nell’ampio panorama delle vicende della crisi coniugale.

I Giudici campani, infatti, rifacendosi ad un conforme orientamento della giurisprudenza di merito richiamato espressamente nella propria pronuncia (Tribunale Roma sez. VI 28.02.2018 n. 4450), evidenziano come nell’ipotesi di divorzio, e dobbiamo ritenere anche di separazione, il coniuge assegnatario della casa coniugale sia sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione con l’attribuzione dei relativi diritti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge, salvo che  il provvedimento che ne certifichi il divorzio o la separazione non sia successivo alla data di instaurazione del giudizio di sfratto.

Il Tribunale, invero, rileva che in questi casi, sempre ove i due coniugi siano entrambi sottoscrittori del contratto e conduttori dell’immobile, il rapporto di locazione si risolve per la loro morosità alla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di sfratto, per cui, qualora questa sia precedente al provvedimento giudiziale che ne attesti la separazione o il divorzio, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del soggetto non assegnatario dell’immobile deve essere disattesa in quanto anche quest’ultimo è tenuto al pagamento del canone di locazione, in solido con il consorte, fino alla data dell’effettivo rilascio.

Si tratta, dunque, di una pronuncia perfettamente rispondente al fondamentale principio temporale del  diritto e che tiene ovviamente conto della effettiva efficacia giuridica e sostanziale dei provvedimenti giurisdizionali determinata unicamente dalla loro data formale, sia essa quella di emanazione, come nel caso della sentenza di divorzio o del decreto di omologa della separazione, ovvero quella di attivazione dell’azione giudiziale, come nell’ipotesi della citazione per convalida di sfratto.

Resta naturalmente inteso, a nostro parere, che la medesima efficacia debba anche eventualmente riconoscersi ai provvedimenti interinali con i quali il Presidente del Tribunale disponga, in via temporanea, delle condizioni economiche dei coniugi, qualora con essi si determini l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi e l’altro non assegnatario abbia ovviamente abbandonato la stessa, oggetto della locazione. SLS – StudioLegaleSodo è costantemente impegnato nella soluzione, ed approfondimento, delle problematiche riguardanti i principali istituti della crisi coniugale e della famiglia.