Fallimento: la rinuncia del creditore istante rileva solo se formalizzata prima della dichiarazione di fallimento

Corte di Appello di Milano – Sezione Quarta – Sentenza del 04.06.2021

L’avvenuto pagamento del debito verso il creditore istante non ha alcun rilievo in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento poiché la rinuncia alla dichiarazione di fallimento è rilevante e certamente impedisce la procedura concorsuale solo qualora intervenga prima della dichiarazione medesima.

I Giudici di appello milanesi, tra le righe di questa interessante pronuncia incentrata soprattutto sulla valutazione degli elementi di fatto e di diritto dimostranti lo stato di decozione della società reclamante avverso la sentenza di dichiarazione del proprio fallimento, affermano e ribadiscono il principio secondo il quale detta sentenza, una volta emessa, non possa ritenersi superabile dalla rinuncia all’istanza di fallimento che sia stata presentata in data successiva al fallimento stesso. In considerazione di tanto, dunque, l’avvenuto pagamento del debito posto a base della richiesta di fallimento eseguito successivamente alla sentenza che abbia attestato la decozione della società, per quanto rientrante nel potere decisorio del giudice di merito investito del reclamo avverso la pronuncia di fallimento per il noto effetto devolutivo pieno di detto strumento di impugnativa, diviene comunque irrilevante ed inidoneo a consentire una rimessione in bonis del soggetto fallito in quanto elemento modificativo del debito successivo al fallimento medesimo. La decisione assunta dai Giudici meneghini, quindi, ci appare corretta e condivisibile perché confermativa del valore pieno che assume il reclamo ex art. 18 L.F., tale da permettere alla corte di merito di verificare tutti i presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di fallimento anche a prescindere da quanto sia stato oggetto della valutazione compiuta dal Tribunale. È  infatti evidente che qualora si consentisse di rimettere in discussione e/o, addirittura, di revocare la sentenza di fallimento per la sola definizione del debito portato dal creditore istante, si finirebbe per legittimare una condotta processuale che pregiudicherebbe gli interessi degli altri creditori costringendoli a riproporre la medesima istanza per la tutela delle proprie ragioni. Lo StudioLegaleSodo da sempre opera in materia di procedimenti esecutivi e del recupero del credito anche in sede concorsuale.