Divorzio: il concorso del coniuge superstite con quello divorziato per le quote di pensione di reversibilità ed altri assegni è disciplinato dall’art. 9 comma 3 della Legge n. 898/1970

Cassazione Civile – ordinanza n. 21247 del 23.07.2021

La Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di regolazione della crisi coniugale, l’ art. 12-bis della Legge n. 898/1970 si inserisce nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi divorziati prevedendo che l’ex coniuge divorziato abbia diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, fissando tale percentuale in misura pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; l’ art. 9, comma 3, della stessa Legge, dal canto suo, regola invece il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, e stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5.

Con questa recentissima pronuncia la Corte Suprema torna ad occuparsi del delicato problema dei concorrenti diritti, economici e patrimoniali, spettanti al coniuge divorziato ed a quello superstite in caso di decesso del soggetto tenutone al pagamento ed opportunamente si sofferma sulla regolamentazione normativa di tale tematica, differenziando la tipologia di cui all’art. 12-bis della Legge n. 898/1970, che disciplina il diritto del coniuge divorziato a percepire l’indennità di fine rapporto su basi percentuali in relazione al periodo di lavoro coincidente con il matrimonio, rispetto a quella di cui all’art. 9 comma 3 che, invece, norma il concorso di tali diritti economici e patrimoniali dello stesso coniuge divorziato con quello superstite.  In entrambi i casi è bene comunque rammentare che il coniuge divorziato intanto possa vantare delle pretese di tal genere in quanto, ovviamente, non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, a testimonianza anche dell’attenzione particolare che il Legislatore dimostra per le precarie condizioni familiari, personali e patrimoniali di tale soggetto da tutelarsi anche in caso di decesso del coniuge obbligato. Lo StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche nella soluzione di queste particolari fattispecie (si veda in proposito anche l’approfondimento “Pensione di reversibilità: nella ripartizione con il coniuge divorziato attenzione ai diritti della nuova moglie ex badante del de cuius” a cura di Avv. Daniela Sodo in salvisjuribus.it, Famiglia, 18 giugno 2021) ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.