Esecuzione mobiliare esattoriale: L’astensione dal pignoramento esattoriale per rivendica dei beni da parte del terzo necessita di una prova scritta qualificata e certa

Tribunale di Firenze – Sezione Terza – Sentenza del 05.06.2021

La normativa speciale di cui all’art. 63 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha carattere tassativo ed imperativo e statuisce che l’Ufficiale di Riscossione può procedere legittimamente al pignoramento mobiliare nel caso in cui non gli venga opposto da un terzo un atto pubblico o una scrittura privata autenticata avente data certa anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a Ruolo per la quale si procede a riscossione.

Il Tribunale di Firenze, con questa significativa sentenza, ribadisce una prescrizione che non è certamente a tutti nota, date la particolarità e la specialità della normativa regolante il Sistema della Riscossione e specificatamente quella contenuta nell’art. 63 del D.P.R. n. 602/1973 che prevede la possibilità per il terzo che si dichiari proprietario dei beni soggetti a pignoramento mobiliare esattoriale di dimostrare il proprio titolo unicamente mediante, appunto, un titolo (“atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno”) “avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo”. I Giudici fiorentini, pertanto, chiariscono anzitutto come l’anno da prendere a riferimento sia unicamente quello di imposta e non già quello del Ruolo o di emissione della relativa cartella, ed evidenziano altresì come la certezza della data dell’atto dimostrante il titolo di proprietà del terzo, comunque imprescindibile, possa essere dimostrata soltanto con un documento avente la forma legale prescritta dal legislatore speciale e, quindi, per intenderci, non anche per mezzo di una semplice scrittura privata che non rechi in sé l’autenticazione delle firme dei contraenti. Per esperienza professionale dello StudioLegaleSodo, poi, si consideri sempre che in queste ipotesi si debba provare, con i rigorosi dettami probatori di legge, non solo l’acquisto in proprietà da parte del terzo ma anche il titolo attestante il possesso di tali beni del terzo da parte del soggetto esecutato.