Ricorso in Cassazione – Il difetto di procura speciale comporta la condanna del Legale in proprio alle spese della fase di legittimità

Cassazione Civile – Sezione Terza – Sentenza n. 16607 dell’11.06.2021

Secondo la Corte di Cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, senza dunque alcun riferimento alla sentenza impugnata, né data di rilascio della stessa procura, e con la generica indicazione del suo conferimento “per tutte le fasi e gradi del presente giudizio”: le conseguenze di tale inammissibilità ricadono sul Legale incaricato, come tale tenuto in proprio alle spese di causa.

I Giudici di legittimità, con questa recentissima pronuncia, hanno evidenziato come la procura rilasciata in favore del Legale, contenuta in un foglio autonomo e solo materialmente congiunto al ricorso, pur contenente un richiamo del tutto generico al giudizio di cassazione, ma che non rechi in sé la data del suo rilascio né gli estremi (data e numero) del provvedimento impugnato né ancora l’autorità che l’abbia emesso, renda inammissibile il ricorso (o controricorso) formulato. In particolare la Corte Suprema rileva come l’eventuale mancato specifico richiamo nella stessa procura all’oggetto del giudizio ed, al tempo stesso, l’utilizzo di espressioni nella sostanza incompatibili con la specialità richiesta per il giudizio di legittimità ma piuttosto riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali anche mediante frasi generiche e/o di stile, infici la validità e la regolarità del mandato e determini, in applicazione del consolidato orientamento della propria giurisprudenza, la condanna in proprio del difensore alle spese del giudizio di legittimità (Cass. n. 14474 del 28/05/2019). Vi è dunque da segnalare nella posizione così assunta dagli Ermellini la determinazione di voler “sanzionare” il procuratore della parte nell’assolvimento, corretto e soprattutto conforme ai dettami normativi e di rito, del proprio onere difensivo, individuando in lui l’esclusivo responsabile di una mancanza non solo formale, ma anche sostanziale, del potere rappresentativo che determina la totale inammissibilità dell’atto difensivo cui la stessa procura si riferisce. La motivazione addotta si fonda, pertanto, sul generale principio del corretto espletamento del mandato professionale, nel cui ambito rientrano anche la redazione e predisposizione della procura quale atto giuridico univocamente imputabile al Legale, non potendosi ritenere in alcun modo che eventuali lacune e/o irregolarità della stessa possano essere ricondotte in alcun modo, neanche potenziale o indiretto, alla parte, soggetto estraneo al relativo adempimento e del tutto incolpevole.