Separazione e divorzio: L’esclusione del genitore condannato per reati contro la persona dagli interventi di sostegno economico ed abitativo contrasta con il principio di uguaglianza

Corte Costituzionale – Sentenza n. 118 del 10.06.2021

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4 della L.R. Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, per contrasto con l’art. 3 Cost., laddove, in merito agli interventi di sostegno abitativo ed economico di cui al medesimo art. 42, in favore dei coniugi che sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, esclude dai detti benefici i genitori condannati per la generalità dei reati contro la persona, tra cui i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia.

Con questa interessante pronuncia i Giudici Costituzionali, sia pure con riferimento ad una norma specifica della Regione Abruzzo, hanno tuttavia sancito il principio generale secondo il quale, in questi casi, una tale indifferenziata esclusione del genitore, reo di condotte penalmente rilevanti per delitti contro la persona e la famiglia, da misure di sostegno economico ed abitativo previste da norme regionali non sia da ritenere ex se correlabile alla “ratio” che sorregge i benefici in parola, in quanto finalizzati a rispondere a situazioni di bisogno spesso conseguenti a procedimenti di separazione o di divorzio e tali da consentire allo stesso genitore, in quanto non assegnatario dell’abitazione coniugale, di continuare ad accudire i figli assicurando loro una collocazione abitativa nelle vicinanze. La Corte Costituzionale, pertanto, nella doverosa valutazione di due contrapposti fattori entrambi rilevanti, e cioè da una parte la meritevolezza del genitore assegnatario di tali aiuti e dall’altra la tutela della prole e della famiglia, ha, secondo il nostro parere correttamente, privilegiato il secondo e dunque il diritto dei figli, a maggior ragione se minorenni, di poter godere di una soluzione abitativa del genitore non convivente stabile e per certi versi duratura, anche e soprattutto per assicurare allo stesso la piena titolarità del suo diritto, e prima ancora del suo dovere, di esercitare appieno la propria responsabilità genitoriale. Si tratta, a ben vedere, di una interpretazione per così dire “premiante” che implica in sé, però, il chiaro intento di porre il genitore beneficiario difronte alle proprie responsabilità, quasi che l’aiuto ricevibile dalle istituzioni regionali possa anche contribuire a determinare in lui un processo di rivalutazione delle proprie deprecabili condotte. Lo StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche nella soluzione di queste particolari fattispecie ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.