Diritto d’autore: quando una fotografia è configurabile come opera?

Tribunale di Milano – Sezione Speciale Imprese – Sentenza n. 6878 del 31.08.2023

Deve considerarsi fotografia “semplice” ai fini della tutela del diritto d’autore prevista dagli artt. 87 e segg. della L.A. quell’immagine, anche riproduttiva di un personaggio pubblico famoso, che costituisca con evidenza la mera ripresa della rappresentazione del personaggio stesso, senza che sia in effetti individuabile l’aggiunta o l’integrazione in tale fotografia di profili di caratterizzazione o di creatività specificamente attribuibili al fotografo.

Con questa recente pronuncia, il Tribunale di Milano fornisce una interessante interpretazione circa gli esatti connotati tecnici ed artistici che debba assumere un rilievo fotografico al fine di essere considerato un’opera fotografica ovvero una c.d. “fotografia semplice”.

Si tratta, del resto, di un rilevante intervento giurisprudenziale in un contesto, quello appunto della tutela dei diritti di autore, che riveste inevitabilmente risvolti di natura anche economica e patrimoniale in relazione al maggiore o minore grado di tutela giuridica che si debba accordare all’operato del fotografo.

Secondo i giudici milanesi, infatti, indipendentemente dalla notorietà sia del personaggio pubblico rappresentato che, soprattutto, del fotografo, ciò che rileva in questi casi è unicamente il puntuale accertamento che si tratti di una fotografia “creativa” ovvero “semplice”, dal momento che solo la prima tipologia risulta essere beneficiaria della tutela più ampia del diritto d’autore disciplinata dall’art. 2 della relativa Legge in quanto specificatamente connotata da profili di originalità e creatività che possono essere attribuiti alla personalità ed alla capacità artistica del fotografo stesso nella concreta esecuzione dello scatto in questione.

Il Tribunale, peraltro, dopo aver accertato la rilevata mancanza di quei ricordati elementi di caratterizzazione o di creatività specificamente attribuibili al fotografo, ha anche affermato il principio secondo il quale il fatto che l’immagine in questione possa far parte dell’Archivio storico del fotografo, per quanto tutelato e protetto dal D. Lgs n. 42 del 2004 mediante apposito provvedimento emesso dal M.I.B.A.C.T. – Soprintendenza Archivistica della Regione di competenza, non sia di per sé circostanza che possa attribuire ad ogni immagine fotografica in esso contenuta i presupposti di creatività ed originalità necessari per conferire ad essa la tutela più ampia di opera fotografica.

Giustamente i giudici lombardi rammentano in proposito come tale provvedimento di conferimento all’archivio dello status “di interesse storico particolarmente importante” produca effetti solo sulla disponibilità del bene da parte del privato proprietario, possessore o detentore dell’archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi e ai divieti connessi al regime vincolistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali e mira, per ragioni di interesse pubblico, a scongiurare il pericolo di possibile dispersione di documenti o della distruzione o smembramento di tutto o parte dello stesso per cause fortuite o di forza maggiore, senza alcuna possibile influenza giuridica sul diverso piano della tutelabilità ai sensi della disciplina del diritto d’autore di singole immagini, pure in esso comprese.