Tribunale di Benevento – Sezione Prima – Sentenza n. 1981 dell’08.09.2022
In tema di contratto di telefonia stipulato a distanza con modalità telematiche, la competenza territoriale del Giudice chiamato a pronunciarsi in caso di eventuali contestazioni si individua, alternativamente, anche in base al luogo in cui lo stesso sia stato concluso, dovendosi ritenere tale quello corrispondente alla sede legale del soggetto proponente presso la quale l’accettazione dell’offerta al pubblico da parte del consumatore perviene a conoscenza dello stesso proponente a mezzo dei propri server.
Il Tribunale di Benevento affronta un aspetto, decisamente rilevante, delle controversie che sempre più spesso interessano il consumatore alle prese con eventuali rilievi a contratti, in questo caso di telefonia, conclusi da remoto e con modalità telematiche quale è, appunto, quello della corretta individuazione del foro territorialmente competente in sede giudiziale.
In primo luogo, i Giudici campani rilevano come quando il consumatore sia attore, anche in senso sostanziale, e rinunci al suo foro naturale l’incompetenza non possa mai essere eccepita dal professionista né rilevata d’ufficio dal giudice, conferendo in tal modo significato alla sua libera scelta processuale di rivolgersi ad un giudice nel cui mandamento non rientri il suo comune di residenza ed oltretutto escludendo qualunque rilievo all’elezione di domicilio contenuta nell’atto giudiziale di riferimento rispetto a quella indicata nel contratto.
In relazione, pertanto, alle particolari e non comuni modalità di conclusione di tale contratto, il Tribunale giustamente sottolinea come gli unici fori individuabili in base ai criteri ordinari potrebbero essere quelli previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. e, dunque, alternativamente o con riferimento alla sede legale della parte convenuta, proponente il contratto, ex art. 19 c.p.c. da individuarsi all’atto della proposizione dell’iniziativa processuale ovvero con riguardo al forum contractus di cui all’art. 20 c.p.c.
Proprio poi a tale ultimo proposito, i Giudici campani opportunamente precisano poi come il contratto, se stipulato telematicamente sul sito internet del soggetto proponente, si debba ritenere concluso nel momento in cui l’accettazione dell’offerta al pubblico da parte del consumatore sia pervenuta a conoscenza dello stesso soggetto proponente sui propri server ed individuano, dobbiamo dire incontestabilmente, il relativo luogo di conclusione nella residenza o nella sede legale di quest’ultimo ovviamente individuabile all’epoca della formalizzazione dell’accordo.
Il Tribunale, infine, rammenta come in questi casi sia richiamabile in applicazione anche l’ulteriore criterio del forum destinatae solutionis di cui sempre all’art. 20 c.p.c., dunque, guardando al luogo in cui si siano svolte le attività poste in essere per l’erogazione del servizio individuabile, in questo caso, nella sede attuale del soggetto proponente, a dimostrazione della complessità della problematica esaminata in relazione al ventaglio piuttosto ampio dei criteri utilizzabili, tutti comunque riconducibili alle norme procedimentali del nostro codice.