Responsabilità professionale dell’avvocato: la garanzia assicurativa da rischio professionale copre tutti i danni?

Tribunale di Bologna – Sezione Terza – Sentenza n. 1765 dell’01.07.2022

In tema di manleva per risarcimento danni da responsabilità professionale dell’avvocato, il rischio assicurato comprende tutte le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli dallo stesso subite, che comportano un impoverimento del suo patrimonio, a nulla rilevando che le pretese risarcitorie del terzo danneggiato costituiscano per questi danni patrimoniali o non.

Il Tribunale di Bologna, a corredo di una vicenda processuale molto più ampia nella quale si dibatteva sui principi di diritto che sostanziano la responsabilità professionale dell’avvocato, ha stabilito che in presenza di una polizza assicurativa a copertura delle perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia conseguenti all’esercizio della professione forense, la stessa debba ritenersi efficace anche per i danni non patrimoniali al cui risarcimento sia eventualmente tenuto il professionista.

Secondo i giudici bolognesi, dunque, l’espressione normalmente utilizzata in dette polizze di “perdite patrimoniali” mai potrebbe essere interpretata, sotto un profilo squisitamente di volontà negoziale delle parti, nel senso di poter escludere dalla garanzia i danni non patrimoniali, posto che anche lessicalmente un danno a natura patrimoniale come un danno a natura non patrimoniale ha comunque incidenza sul patrimonio del danneggiante/assicurato e comporta per questi una perdita/decremento del proprio patrimonio.

Il Tribunale, peraltro, significativamente ha altresì osservato come un’eventuale esclusione di particolari tipologie di danni, per essere operativa, debba essere espressamente contenuta nelle condizioni generali di polizza con la conseguenza che ciò che non è escluso rientra comunque nella copertura assicurativa.

I giudici bolognesi, dunque, hanno evidenziato come nella fattispecie in parola debba farsi applicazione dei principi esposti dagli artt. 1369 e 1370 c.c. in forza dei quali, appunto, le espressioni o le clausole foriere di dubbi interpretativi devono essere interpretate nel senso più conveniente alla natura del contratto e, comunque, contra stipulatorem.

E’ rilevante, oltretutto, annotare come nel caso specifico si trattasse di una polizza assicurativa collettiva stipulata dalla Cassa nazionale Forense e quindi tale da assolvere compiutamente all’intento di tenere indenni i propri appartenenti dalle possibili conseguenze risarcitorie della responsabilità professionale, senza alcuna delimitazione del rischio se non quelle tassativamente nella stessa indicate, per cui a maggior ragione la decisione oggi in commento si dimostra perfettamente rispondente alla volontà negoziale ed al dettato normativo in tema di interpretazione sistematica di questa.