Responsabilità civile: quando il proprietario risponde del danno a terzi da cose in custodia?

Tribunale di Milano – Sezione Decima – Sentenza n. 2166 dell’11.03.2022

La responsabilità in tema di danni da cose in custodia è di natura oggettiva e si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, bensì su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

Con questa recentissima pronuncia il Tribunale di Milano precisa in maniera chiara ed efficace alcuni presupposti, di fatto ma soprattutto di diritto, da valutarsi in tema di responsabilità extracontrattuale per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Il Tribunale milanese, infatti, evidenzia anzitutto come tale responsabilità trovi il suo fondamento nel rischio gravante sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito e conseguentemente ritiene il profilo del comportamento del custode del tutto estraneo alla struttura di questa fattispecie.

L’importanza, dunque, della sentenza in commento risiede nella radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa in parola, tale da far ritenere che si debba parlare comunque di rischio da custodia, e non già di colpa nella custodia, nonché di presunzione di responsabilità piuttosto che di colpa presunta, con conseguente riconoscimento di una responsabilità che, per essere affermata, non esige in alcun modo un’attività o una condotta colposa del custode.

I Giudici milanesi, invero, pervengono in tal modo alla decisiva conclusione che “il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi”.

Si tratta, quindi, come possiamo agevolmente vedere, di una lettura normativa molto particolare, ma difficilmente confutabile, che finisce per incidere inevitabilmente anche sull’onus probandi posto a carico delle parti, dal momento che mentre spetta al danneggiato dimostrare sia le specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto che il nesso causale tra la cosa e l’evento, sarà compito del custode, al contrario, garantire la prova liberatoria dell’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.In definitiva, dunque, con questa sentenza i Giudici milanesi, peraltro rifacendosi ad un conforme, sebbene non recentissimo, orientamento della Corte Suprema (vedi per tutte Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008), attestano il principio di diritto secondo il quale la custodia debba consistere sempre e soltanto nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa