Maestri e precettori: in caso di danno per litigio tra studenti quando incorrono nella responsabilità ex art. 2048 c.c.?

Tribunale di Urbino – Sentenza n. 83 del 02.03.2022

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa ove sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.

Il Tribunale di Urbino, con questa significativa sentenza, individua i termini e gli esatti contorni giuridici della responsabilità civile dei maestri e dei precettori in caso di danno per fatto illecito compiuto da uno studente e sottolinea, in maniera quanto mai efficace con la dettagliata descrizione delle circostanze che ne hanno contraddistinto il contesto, la particolare diligenza professionale che gli stessi devono avere in queste delicate, e purtroppo ormai frequenti, situazioni.

I Giudici marchigiani, infatti, evidenziano come per superare la presunzione di responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. espressamente pone a carico dell’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma sia altresì necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

Il Tribunale, dunque, si sofferma puntualmente nel sostanziare la responsabilità del docente per non aver assunto quelle misure di immediato e tempestivo contenimento del litigio che avrebbero potuto evitare un così grave epilogo, stigmatizzandone il comportamento omissivo per non aver provveduto, da subito, a distanziare i banchi dei due alunni, a farli cambiare di posto, ovvero espellerli dalla classe, o dare loro una nota, o comunque usare tutti quei mezzi di correzione che sarebbero stati adeguati anche rispetto all’età adolescenziale e non più infantile dei discenti.

I Giudici urbinati, più in particolare, denunciano la grave ed ingiustificabile insufficienza dell’atteggiamento repressivo dell’insegnante che, in un contesto generale di pericolosa confusione, si fosse limitato soltanto a riprendere verbalmente gli studenti indisciplinati minacciando di adottare una nota scritta senza alcuna adozione da parte sua di quelle imprescindibili regole di prudenza e prevenzione che sarebbero state necessarie per reprimere possibili gesti a rischio.