Pignoramento presso terzi: il terzo pignorato può sempre opporsi ex art. 617 c.p.c. all’ordinanza di assegnazione

Tribunale di Genova – Sentenza n. 2366 del 04.11.2021

In tema di pignoramento presso terzi, il terzo può sempre proporre, avverso l’ordinanza che assegni il suo debito, opposizione nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. e detto rimedio riveste, dunque, carattere generale.

Con questa interessante sentenza il Tribunale di Genova, tra le pieghe della vicenda processuale rimessa alla sua attenzione, opportunamente precisa che il fatto che il terzo possa impugnare tardivamente il provvedimento di assegnazione unicamente se prova di non avere avuto conoscenza dell’accertamento per vizi di notifica o per caso fortuito o forza maggiore, e comunque per causa a lui non imputabile, non significa che quello enunciato costituisca l’unico motivo che consente la proposizione dell’opposizione agli atti, dal momento che ciò introduce semplicemente una specifica opposizione, che si aggiunge a quella di portata generale di cui all’art. 549 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione emessa in caso di mancata dichiarazione del terzo. Secondo i Giudici genovesi, in altre parole, l’opposizione agli atti esecutivi rappresenta sempre per il terzo un rimedio di carattere generale, eventualmente esperibile, qualora lo stesso a causa della sua mancata comparizione non abbia avuto conoscenza dell’ordinanza di assegnazione emessa ai suoi danni, entro venti giorni dall’effettiva conoscenza dell’ordinanza che ha assegnato il suo asserito debito. La norma, infatti, non ha l’obiettivo di circoscrivere i possibili motivi di opposizione del terzo che abbia disertato l’udienza (permettendogli di proporre opposizione solamente al fine di dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo esecutivo), ma semplicemente quello di individuare il termine ultimo di preclusione entro cui è possibile proporre la predetta opposizione. In definitiva, pertanto, il contenuto dell’opposizione prevista dall’art. 548 c.p.c. è il medesimo di quella consentita dal successivo art. 549 c.p.c., mirando essa a negare l’esistenza del debito verso il debitor debitoris, ovvero a contestarne l’ammontare o ancora a dedurre una causa estintiva.