Responsabilità civile: il custode risponde dei danni a terzi dalla cosa in custodia indipendentemente dalla sua attività e/o colpa

Tribunale di Milano – Sezione Decima – Sentenza n. 8989 del 05.11.2021

In tema di responsabilità per fatto lesivo di cosa in custodia l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un’attività o una condotta colposa del custode ma, invece, richiede solo la sussistenza del mero rapporto causale tra l’oggetto custodito e l’evento lesivo verificatosi in concreto.

Il Tribunale di Milano sancisce così un importante principio di diritto nell’ambito di una tematica, quella della responsabilità per danni da cose in custodia, dai fondamentali risvolti pratici ed applicativi. I giudici milanesi, infatti, precisano come il custode negligente non risponda in modo diverso da quello perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi, dal momento che la responsabilità di tal genere può ritenersi esclusa solo in quanto il fatto lesivo sia determinato dal caso fortuito, da intendersi come elemento incidente unicamente sul nesso causale e non sul fattore psicologico dell’illecito, come tale riconducibile ad un fatto esterno avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Opportunamente, pertanto, il Tribunale evidenzia come in questi casi il soggetto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno abbia l’onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, quindi, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il collegamento eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Si tratta certamente di una sentenza assolutamente condivisibile perché pienamente conforme al dettato normativo, il cui pregio è quello, per chi la legge, di aver dichiarato nel caso specifico il concorso di colpa del danneggiato sulla base dell’accertata sua conoscenza dell’insidia dalla quale è derivato il fatto lesivo e la mancata adozione da parte sua di misure, pure sussistenti, che gli avrebbero consentito di evitare la stessa insidia. Lo StudioLegaleSodo da tempo si occupa di responsabilità civile e contrattuale, anche in sede stragiudiziale.