Trattamento di fine rapporto: la richiesta del TFR al Fondo di Garanzia dell’INPS non necessita degli originali degli atti esecutivi negativi intrapresi in danno del datore di lavoro

Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro – Sentenza n. 415 del 14.10.2021

Dinanzi ad un imprenditore individuale privo di beni immobili e irreperibile presso gli indirizzi dove lo si dovrebbe rinvenire, deve ritenersi che i due tentativi di pignoramento eseguiti e non andati a buon fine integrino adempimento dell’onere posto a carico della parte richiedente il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS senza che sia necessaria, per l’accoglimento di tale domanda, la produzione dell’originale del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della datrice di lavoro.

Il Tribunale di Treviso sancisce un importante principio di diritto, oltre che una fondamentale regola operativa, nei sempre complicati rapporti amministrativi che contraddistinguono la richiesta di TFR spettante al dipendente di datore di lavoro cessato o fallito da parte del Fondo di garanzia dell’INPS, stigmatizzando duramente il comportamento di quelle unità dell’Ente previdenziale che condizionino, a questo punto occorre dire illegittimamente, l’accoglimento di tale istanza alla produzione, si badi bene non mera esibizione, dell’originale del titolo esecutivo ottenuto da esso lavoratore ed azionato inutilmente in via coattiva in danno del proprio datore di lavoro. Si tratta, peraltro, di una precisazione non di poco conto perché mira a vincere le resistenze e le lungaggini, talvolta solo burocratiche, che l’Istituto frappone nel complesso procedimento amministrativo che deve consentire al lavoratore di recuperare almeno una parte delle sue spettanze salariali conseguenti alla cessazione dell’attività lavorativa. I Giudici, quindi, hanno giustamente disatteso e rigettato la tesi del Fondo che vorrebbe sostanziare la pretesa di avere l’originale del titolo e degli atti di precetto per poter esercitare, a suo dire, l’azione di surroga prevista dall’art. 2 comma 7 della Legge n. 297 del 1982, evidenziando come la stessa non abbia alcun fondamento normativo, come rilevato sempre dallo stesso Tribunale di Treviso con precedenti sentenze n.387/12 e n.251/17.