Figli minori: la competenza a decidere sulla vaccinazione anti Covid-19 in caso di contrasto tra genitori spetta al Tribunale Ordinario

Tribunale di Parma – Sezione Prima – Sentenza dell’11.10.2021

Nelle ipotesi di contrasto tra i genitori in merito alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli minori, la decisione spetta al Giudice Ordinario, atteso che l’intera materia della responsabilità genitoriale rientra nella giurisdizione di questi senza che operino distinzioni di alcun genere.

Con questa interessante e recente sentenza il Tribunale di Parma interviene, sotto un profilo squisitamente procedurale, su una questione potenzialmente molto dibattuta e soprattutto dai forti risvolti sociali, quale è appunto quella del possibile contrasto genitoriale in ordine alla necessità di sottoporre i figli minori alla vaccinazione anti Covid-19. Nel caso di specie, oltretutto, è significativo evidenziare come l’intervento del Tribunale sia stato determinato dal rifiuto della madre, dichiaratasi apertamente soggetto no-vax, in contrasto, si badi bene, non solo al parere favorevole del padre ma alla volontà degli stessi figli minori, esplicitata dinanzi ai Giudici, di sottoporsi alla vaccinazione. I Giudici parmensi, pertanto, nel dimostrare in sentenza un palese favore verso detto intervento sanitario, hanno evidenziato come la controversia rientri nella propria giurisdizione, e non già in quella del Tribunale per i Minorenni, per essere regolata la fattispecie dall’art. 316 c.c. che, appunto, assumendo la necessità che nel caso di comune responsabilità genitoriale la stessa venga esercitata concordemente, attribuisce al Tribunale Ordinario le controversie aventi ad oggetto il contrasto tra genitori su questioni di particolare importanza, quale è certamente quella riguardante la salute genericamente intesa dei minori.

Il Tribunale sottolinea altresì, a nostro parere in maniera corretta e condivisibile, come anche il novellato art. 38 disp. att. c.c., nell’indicare espressamente i provvedimenti che siano soggetti alla competenza del Tribunale dei Minorenni, non richiami quelli proposti ai sensi dell’art. 316 c.c. e come lo stesso statuisca l’esclusione della competenza del Tribunale per i Minorenni in caso di concomitante pendenza tra i coniugi di un giudizio di separazione o divorzio ovvero proprio di una controversia sull’esercizio della responsabilità genitoriale ex citato art. 316 c.c., richiamando in tal senso anche un conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. ord. n. 1349/2015). Ci appare comunque degno di nota lo scrupolo professionale adottato dai Giudici nell’aver preteso anzitutto che il buono stato di salute dei figli minori fosse debitamente accertato e provato, nel caso di specie mediante apposita certificazione del medico di famiglia, e nell’aver altresì richiesta l’audizione personale degli stessi minorenni, chiamati ad esplicitare il proprio assenso alla vaccinazione, a testimonianza della particolare sensibilità, anche umana, che nella trattazione di queste fattispecie si debba sempre manifestare nel prioritario interesse dei minori.