Esecuzione immobiliare: per la custodia del compendio pignorato è competente il Giudice della procedura immobiliare

Tribunale di Matera – sentenza del 10.09.2021

Il Tribunale di Matera ha precisato come non sussista alcuna incompetenza del giudice dell’esecuzione – che evidentemente è il medesimo deputato funzionalmente alla delibazione sia del ricorso ex art. 483 c.p.c. sia delle opposizioni esecutive nella prima fase camerale – a provvedere in ordine alla custodia del compendio pignorato.

Con questa recente sentenza, il Tribunale materano correttamente evidenzia come ogni decisione in ordine alla custodia dei beni pignorati sia da demandare unicamente al Giudice dell’Esecuzione, quale Organo che detiene la direzione ed il controllo della procedura esecutiva, al fine di circoscrivere l’azione esecutiva ad un’unica modalità espropriativa. Il Tribunale rammenta altresì come proprio secondo il disposto di cui agli artt. 559 e 560 c.p.c. che regolamentano, appunto, detta custodia, i relativi provvedimenti possano essere discrezionalmente adottati anche in via officiosa dal medesimo Giudice dell’esecuzione, purché sia previamente sentito il debitore e come, oltretutto, la sostituzione di quest’ultimo nella custodia del compendio staggito sia un atto processuale di natura meramente conservativa e dal contenuto puramente ordinatorio, non decisorio, con la conseguenza che esso non soltanto non è autonomamente impugnabile, ma è inidoneo ad assumere qualsivoglia stabilità nei termini del giudicato predicato da ambo le parti attrice ed opposta (cfr. Cass., III, n. 11201/92, nonché in termini Cass., I, n. 6812/96). Si tratta, dunque, di pronuncia che appare assolutamente conforme al dettato normativo ed al fondamentale principio giuridico che sottende l’esecuzione, quello, appunto, richiamato anche dai Giudici materani, secondo il quale occorra tutelare sempre l’imprescindibile unitarietà della direzione e del controllo dell’esecuzione in questione. Peraltro, dal testo della sentenza, al di là di una generica eccezione di incompetenza avanzata dalla parte ricorrente, non si comprende quale sia invece il Giudice titolato a provvedervi, lasciando quindi insoddisfatta la curiosità di chi intenda conoscere il fondamento giuridico di un tale assunto difensivo. Lo StudioLegaleSodo da tempo è impegnato anche nella soluzione di queste particolari fattispecie delle procedure generali di recupero del credito, ivi comprese quelle da sovraindebitamento, ed è pertanto a disposizione per una assistenza, anche giudiziale, adeguata e professionale.