Divorzio: non è competente il Giudice del divorzio a decidere su domande non connesse con la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Tribunale di Lamezia Terme – Sezione Unica – sentenza del 06.09.2021

Eventuali domande non connesse a quella di divorzio, se avanzate in questa sede processuale, devono ritenersi inammissibili per difetto di competenza dell’adito Giudice della crisi coniugale.

Il Tribunale calabrese con questa interessante decisione interviene, in maniera quanto mai chiara ed esaustiva, nell’affermare come eventuali domande formulate in sede di procedimento di divorzio e connesse a questo solo soggettivamente ex art. 33 cpc o ai sensi degli artt. 103 e 104 stesso Codice, siano inammissibili in quanto soggette a riti diversi da quello speciale e, comunque, di competenza della giurisdizione ordinaria.  I Giudici calabresi, infatti, sottolineano come le richieste di rimborso di una quota parte di un finanziamento assunto in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi per fare fronte ad esigenze familiari, o di pagamento della quota di spese sostenute per acquisti comuni o per la sistemazione della casa familiare, nonché ancora quelle di scioglimento della comunione, di restituzione di beni e di risarcimento del danno, solo per fare qualche esempio senza alcuna preclusione di vincolo, debbano essere necessariamente soggette al rito ordinario in quanto non legate dal vincolo della connessione oggettiva rispetto alla domanda principale di divorzio, ma semmai del tutto autonome e distinte da questa. Si tratta certamente di una conclusione non di poco conto sotto il profilo processuale e giuridico, ma non sempre facilmente applicabile nella pratica poiché è evidente come nella prassi giudiziale istanze di tal genere e contenuto siano molto spesso ontologicamente riportate nell’alveo delle statuizioni riguardanti la cessazione del vincolo matrimoniale, anche solo sotto forma di condizioni di conclusione di questa e quindi di fatto attratte nella competenza decisionale del Giudice della crisi coniugale.