Responsabilità professionale: incorre il legale che ometta di iscrivere a ruolo l’atto di appello, ma il risarcimento del danno non è automatico

Tribunale di Lecce – Sezione Prima – sentenza del 09.09.2021

Secondo il Tribunale di Lecce, il legale ha l’obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza di cui all’art. 1176 c.c. ed il grado di diligenza richiestogli è quello medio inerente alla natura dell’attività prestata, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ipotesi in cui la relativa responsabilità è attenuata, configurandosi essa, giusta art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell’ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve. In ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell’errore commesso dall’avvocato, l’esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto. 

Con questa interessante e recente sentenza il Tribunale di Lecce stigmatizza anzitutto il comportamento negligente del Legale che, avuto incarico dal Cliente per la proposizione dell’appello e ricevuto pure un acconto per l’espletamento della propria attività professionale, dopo la notifica dell’impugnativa ometta di iscrivere la causa a ruolo rendendo così la sentenza definitiva. Si tratta, invero, di principio perfettamente rispondente al precetto normativo di diligenza professionale richiamato dall’art. 1176 c.c., per cui, sotto questo specifico profilo, la sentenza dei Giudici leccesi è certamente ineccepibile e corretta. L’aspetto, invece, che suscita la nostra attenzione è quello relativo alla ulteriore statuizione con la quale il Tribunale afferma, a nostro parere sempre correttamente, come la violazione del dovere professionale non comporti automaticamente il correlativo risarcimento del danno a carico del professionista, dovendosi questo semmai fondare su un accertamento dei fatti e dei relativi presupposti di diritto rimesso comunque al Giudicante della causa da responsabilità professionale. Nel caso specifico, i Giudici leccesi, entrando nel merito della controversia di cui all’appello, affermano come l’impugnativa non sarebbe stata accolta e giungono, letteralmente, a dichiarare che “…La negligenza, dunque, ha invero creato al C. un vantaggio, costituito dalla mancata duplice soccombenza….”, escludendo di fatto ogni possibilità risarcitoria in favore del cliente, ma evidentemente lasciandosi andare ad una valutazione probabilistica dell’esito giudiziale che, per quanto motivata nei suoi contenuti, rischia di apparire  quanto meno avventata, se non inopportuna sotto un  profilo squisitamente giuridico.