Esecuzione immobiliare: la procedura esecutiva è definita con il deposito del piano di riparto

Cassazione Civile – Sezione Seconda – ordinanza n. 23285 del 23.08.2021

In caso di esecuzione immobiliare la procedura deve considerarsi definita con la pronuncia del provvedimento con il quale venga approvato il piano di riparto e si dia incarico al delegato per la predisposizione e la sottoscrizione dei mandati di pagamento, a nulla rilevando a tal fine l’eventuale concessione di termine per l’introduzione del giudizio di merito relativamente all’opposizione avverso lo stesso piano di riparto.

La Corte di Cassazione, quindi, con questa interessante e quanto mai breve pronuncia, conferma e ribadisce il proprio precedente orientamento (Cass. Civ. n. 32387/2018), secondo il quale, appunto, la procedura esecutiva immobiliare debba essere ritenuta definita e conclusa con l’emissione, ed ovviamente il deposito con relativa comunicazione telematica o notificatoria ai soggetti interessati, del piano di riparto delle somme rinvenienti dalla vendita e l’incarico al delegato di provvedere ai relativi mandati di pagamento. La controversia in questione, ed il principio di diritto che ne è scaturito, prendono più esattamente spunto da un giudizio di equa riparazione per ritenuta violazione del termine ragionevole del processo ex Legge n. 89 del 24 marzo 2001, che il soggetto proponente aveva promosso tenendo conto non già della data di deposito e comunicazione del piano di riparto ma, piuttosto, di quella, successiva, scaturente dall’inutile decorso del termine assegnato dal Giudice dell’esecuzione per l’introduzione della causa di merito relativa all’opposizione formulata avverso lo stesso piano di riparto. Sulla base, dunque, del criterio processuale stabilito dai Giudici di legittimità questa domanda di equa riparazione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione del procedimento impugnato ai sensi dell’art. 4 della citata Legge n. 89/2001, veniva dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello secondo un pronunciamento di rito che trova conferma anche da parte della Corte Suprema. Lo StudioLegaleSodo da sempre opera in materia di procedimenti esecutivi e del recupero del credito anche in sede immobiliare e concorsuale.