Responsabilità medica: la predisposizione fisica o la menomazione del paziente possono escludere la colpa del medico per il fatto lesivo causato?

Tribunale di Velletri – Sezione Seconda – Sentenza n. 1319 del 25.06.2022

In tema di responsabilità medica per fatto lesivo, qualora emerga un altro fattore causale determinato da una predisposizione fisica o da una menomazione preesistente del paziente ciò non varrebbe automaticamente ad elidere il nesso di causalità tra la condotta colposa del medico e l’evento dannoso, atteso che ai sensi dell’art. 41 2 comma c.p., il concorso di altri fattori causali non recide il nesso di causalità, salvo che si tratti di fattori sopravvenuti di per sé soli idonei a cagionare l’evento.

Con questa interessante e recente sentenza il Tribunale di Velletri, tra le righe di una vicenda processuale di natura risarcitoria per il danno subito a seguito di un trattamento medico privato, ha opportunamente precisato che la circostanza che il paziente presenti, di base, una predisposizione fisica ovvero una menomazione rileva solo quale possibile concausa naturale dell’evento dannoso.

In definitiva, dunque, secondo i Giudici laziali, peraltro in ossequio ad un orientamento ormai consolidato della Corte Suprema (cfr., tra tutte, Cass. Civ. ord. n. 28986/2019), detta circostanza naturale e/o soggettiva, in una al concorso della condotta colposa dell’operatore sanitario, rende quest’ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’art. 41 c.p.

In questi casi, pertanto, va certamente escluso che la condizione di base del paziente possa mai determinare un’esclusione del nesso di causalità con la condotta imperita ascrivibile al medico, da accertare, naturalmente, in maniera puntuale e rigorosa secondo il criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi acquisiti.

Si tratta, del resto, di una interpretazione perfettamente rispondente al dettato normativo ed ai principi di diritto che sottendono la responsabilità contrattuale, quale è appunto quella che regolamenta specificatamente il rapporto tra paziente e sanitario quando la prestazione di quest’ultimo sia svolta in ambito privatistico e non all’interno di una struttura di pubblica assistenza.

La circostanza in parola, anzi, proprio perché riferita ad uno stato fisico del paziente che il medico ha l’obbligo di accertare preventivamente al proprio intervento, amplifica la responsabilità di quest’ultimo avendo egli il dovere di approntare tutte le cautele professionali e sanitarie che la conoscenza medica gli mette a disposizione per giungere ad un risultato ottimale, anche e soprattutto in considerazione della preesistente patologia.