Procedura esecutiva: la sospensione giudiziale del titolo del creditore intervenuto comporta sempre l’accantonamento delle somme a lui spettanti

Tribunale di Ancona – Sezione Seconda – Sentenza n. 32 del 13.01.2022

In materia di procedure esecutive, la sospensione del titolo esecutivo vantato dal creditore intervenuto gli impedisce certamente la partecipazione alle distribuzioni che dovessero medio tempore effettuarsi, ma non perde ogni effetto nell’ambito del processo esecutivo visto che se prima della conclusione dello stesso il titolo esecutivo recupera la sua vigenza, l’atto di intervento originariamente compiuto riacquista vigore legittimando il creditore a partecipare alle ulteriori fasi distributive.

Con questa interessante pronuncia il Tribunale di Ancona ribalta totalmente il giudizio emesso dal Giudice dell’esecuzione secondo il quale il creditore intervenuto, il cui titolo sia stato sospeso, non potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavato ed in suo favore non sarebbe nemmeno possibile disporre l’accantonamento delle somme ricavate ex art. 510 c.p.c. per la natura eccezionale di tale norma.

I Giudici marchigiani, invece, richiamando in applicazione anche un conforme recentissimo orientamento della Corte Suprema (Cass. n. 4043 del 16 febbraio 2021), precisano opportunamente come in questi casi il creditore intervenuto perda certamente il diritto alla distribuzione delle somme che dovesse medio tempore effettuarsi, ma non anche quello di far valere le proprie ragioni creditorie nel prosieguo della procedura e, quindi, nelle ulteriori fasi distributive.

In particolare, poi, il Tribunale anconetano sottolinea come a favore di detto creditore intervenuto debba essere positivamente valutata la possibilità di accantonare ex art. 510 comma 2 c.p.c. le somme eventualmente a lui spettanti, dal momento che questa fattispecie, nella formulazione novellata dalla Legge n. 51 del 2006, costituisce piuttosto un principio di carattere generale. Lo stesso Tribunale, comunque, chiarisce come questa possibilità non fornisca ovviamente al creditore intervenuto la garanzia di realizzo dell’ammontare del credito accantonato in attesa della formazione del titolo esecutivo, potendo intervenire nel frattempo, nella medesima procedura, creditori più titolati che non perdono affatto, in ragione dell’accantonamento, la migliore collocazione nella graduazione del proprio titolo.

I Giudici marchigiani, pertanto, concludono il proprio ragionamento rammentando come in questi casi si debba formare un piano di riparto che ricomprenda anche la ragione di credito “ancora non titolata” o, per meglio dire, soggetta a sospensione, per poi procedere alla distribuzione delle somme ai creditori per i quali non vi siano ragioni di accantonamento e, quindi, solo quando decorsi i tre anni previsti dall’ art. 510 comma 3 c.p.c., provvedere eventualmente all’assegnazione in favore del creditore accantonato che nel frattempo abbia conseguito il titolo esecutivo, pena, in difetto di ciò, la ridistribuzione della medesima somma in favore degli altri creditori. Si tratta, come possiamo vedere, di una applicazione certamente condivisibile, perché oltre che conforme al dettato normativo perfettamente rispondente al principio della par condicio creditorum che deve sempre sostanziare i procedimenti esecutivi.