Pignoramento presso terzi: qual è il limite temporale ultimo per determinare la tempestività dell’intervento di un altro creditore?

Tribunale di Ancona – Sezione Seconda – Sentenza n. 32 del 13.01.2022

In tema di esecuzione presso terzi, è l’art. 525 c.p.c. a disporre inequivocabilmente che l’intervento, affinchè venga considerato tempestivo, possa e debba avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’assegnazione delle somme, a nulla rilevando a tal fine la data dell’udienza di prima comparizione delle parti. 

Il Tribunale di Ancona precisa, dunque, con la pronuncia in commento, la corretta interpretazione delle norme codicistiche che regolamentano il procedimento espropriativo presso terzi, evidenziando, in particolare, come secondo l’art. 551 primo comma c.p.c. l’intervento di altri creditori – diversi dal procedente – sia regolato dagli artt. 525 e segg. stesso codice e come sia appunto detto art. 525 a stabilire inequivocabilmente che l’intervento possa avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’assegnazione.

I Giudici marchigiani, dunque, sottolineano come il riferimento, nel caso specifico operato dal creditore procedente, alla presunta applicabilità dell’art. 551, secondo comma, c.p.c. e, dunque, alla prima udienza di comparizione delle parti ai fini della determinazione della tempestività o meno dell’intervento spiegato, sia errato in quanto si tratta di disposizione normativa che esplica i soli effetti di cui all’art. 526 c.p.c. e cioè che consente al creditore tempestivamente intervenuto di provocare i singoli atti di espropriazione.

La lettura che il Tribunale fornisce in merito all’interpretazione, anche applicativa, delle norme regolanti questo procedimento espropriativo è certamente condivisibile, poiché fondata anche su una pratica ricorrente che normalmente vede la prima udienza di comparizione delle parti come quella accertativa della regolarità della procedura sotto tutti i punti di vista e della completezza della documentazione prescritta per poi procedere, generalmente in apposita ed ulteriore udienza, all’assegnazione delle somme.

In considerazione di tanto, l’unica eventuale circostanza che escluda questo modus operandi potrebbe essere quella della contestualità, in sede di prima udienza, dell’emissione da parte del Giudice del provvedimento di assegnazione somme poiché è evidente che solo in questo caso, in applicazione proprio del disposto di cui al citato art. 525 cpc, l’intervento spiegato successivamente sarebbe da ritenersi tardivo.