Separazione dei coniugi: quali le condizioni per richiederla con addebito?

Tribunale di Alessandria – Sentenza n. 40 del 20.01.2022

Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell’art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio, ma ciò non è sufficiente, in quanto il giudice dovrà altresì accertare se detto comportamento oggettivamente trasgressivo sia stato o meno la causa effettiva della rottura del rapporto coniugale.

I Giudici piemontesi, in risposta ad una delle questioni più dibattute del vivace dibattito che contraddistingue il tema della crisi coniugale, chiariscono in maniera chiara ed esaustiva, con questa significativa pronuncia, come la richiesta di addebito della separazione debba sempre fondarsi sul positivo accertamento del nesso di causalità fra le condotte trasgressive tenute dal coniuge e la fine dell’unione matrimoniale.

Secondo il Tribunale, infatti, in questi casi il richiedente è gravato dal duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell’altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza, come peraltro confermato anche dalla conforme giurisprudenza di legittimità pure richiamata nella sentenza in commento (Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).

Si tratta, in definitiva, della ennesima condivisibile pronuncia con la quale si intende porre un limite ai tentativi, purtroppo molto frequenti, dei coniugi di usare strumentalmente alcune vicende familiari nelle aule giudiziarie, spesso esclusivamente per ragioni di mera rivalsa personale, per cui giustamente il Tribunale sottolinea da un lato l’irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi e, dall’altro, la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante – della intollerabilità della convivenza.