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Contratti bancari: come si modula nel tempo il diritto del correntista alla consegna di copia di atti?

Aggiornamento: 2 set

Tribunale di Napoli - Sezione Seconda - Sentenza n. 6131 del 18.06.2025


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In tema di diritto di accesso da parte del correntista ad atti e/o documenti relativi al rapporto intercorso con l’istituto di credito, il cliente, o comunque chi gli succeda nella posizione, ha il diritto ad una informazione chiara sul contratto e sullo svolgimento del rapporto, ma laddove lo stesso cliente abbia interesse ad ottenere copia di documentazione inerente "singole operazioni", egli può ottenerle purché tali operazioni siano state poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo il disposto di cui all’art. 119 TUB comma quarto.


Il Tribunale, dunque, nel ribadire come la citata norma speciale che regola espressamente la materia dei contratti bancari imponga un dovere generalizzato alla banca in ogni momento, anche alla scadenza del contratto, di effettuare una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, specifica opportunamente come tale dovere di chiarezza, in tema di operazioni contabili, altro non significhi che completezza della relativa informazione.


Secondo i giudici campani, infatti, per delucidare il cliente in modo comprensibile e chiaro su un saldo finale o parziale, può essere necessario, se non proprio indispensabile, indicare tutte le operazioni attive o passive che l’abbiano concorso a formare e tale obbligo sussiste anche alla fine del rapporto, imponendo all’istituto bancario di comunicare o fornire gli estratti relativi all'intero periodo di svolgimento del rapporto, a prescindere dalla durata di questo e, soprattutto, del periodo decennale di prescrizione.


Lo stesso Tribunale, invece, chiarisce come, a fronte di questo generalizzato diritto, la norma speciale richiamata preveda un’ipotesi specifica e distinta, per la quale viene introdotto, e solo per essa, uno specifico dies a quo per il limite temporale con la conseguenza che solo qualora la documentazione richiesta riguardi singole operazioni, e non l’intero rapporto bancario, vige il periodo ordinario di prescrizione decennale di legge.

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