Mediazione obbligatoria: come rileva la incompetenza territoriale dell’organismo adito?
- studiolegalesodo
- 28 lug
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Aggiornamento: 2 set
Tribunale di Grosseto - sentenza n. 458 del 04.06.2025

La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile con conseguente pregiudizio per il successivo procedimento giurisdizionale.
Secondo il Tribunale, infatti, l'introduzione, ad opera dell'art. 84 D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 09 agosto 2013 n. 98, della previsione secondo la quale la mediazione obbligatoria va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia pone una necessaria corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio, non costituendo, poi, valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione si sia tenuta con modalità telematiche.
I giudici toscani, quindi, precisano come la possibilità di partecipare al procedimento di mediazione anche per via telematica non possa essere mai strumentalmente utilizzata da chi lo introduce per derogare al disposto dell'art.4, trattandosi solo di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla imprescindibile regola di competenza territoriale dettata dal legislatore, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non possa ritenersi soddisfatta qualora non sia dimostrato che la domanda di mediazione sia stata depositata presso un organismo avente sede, centrale o locale, territorialmente competente in relazione alla vicenda controversa.
Il Tribunale aggiunge altresì che seppure l'articolo 7 del D.M. n. 180 del 2010 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa senz'altro avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione, la domanda deve comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica, posto che in caso contrario verrebbe ingiustamente aggirata la norma sulla inderogabilità della competenza territoriale anche nella fase stragiudiziale di mediazione.



