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Comodato di immobile: quando prevale sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale?

Tribunale di Lucca - Sentenza n. 88 del 31.01.2025


In tema di contratto di comodato avente ad oggetto un bene immobile senza determinazione né della sua durata né dell’uso, l’individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.


Il Tribunale di Lucca va a dirimere l’annosa questione della coesistenza di un contratto di comodato precario in favore di uno dei coniugi separati o divorziati rispetto al provvedimento di assegnazione del medesimo bene, costituente la casa coniugale, a vantaggio dell’altro coniuge spesso anche convivente con i figli minori della coppia.


Il contrasto tra le due statuizioni, una pattizia e l’altra giurisdizionale, infatti, non è sempre di facile soluzione poiché da una parte vi sono gli interessi della parte comodante, soggetto estraneo alla crisi coniugale, a riavere il possesso del proprio bene e dall’altra la necessità per il coniuge assegnatario di questo, anch’esso parte estranea al comodato, a mantenere inalterati i propri diritti che gli derivano da un provvedimento giudiziale.


Il Tribunale toscano, tuttavia, quanto meno nell’ipotesi di comodato precario senza indicazione del limite temporale e della destinazione d’uso sottolinea come alcun effetto preclusivo discenda sullo stesso dal provvedimento di assegnazione della casa familiare, attesa la prevalenza della disciplina del comodato e non sussistendo in alcun modo un automatismo tra la natura immobiliare del bene ed il vincolo di destinazione di questo in favore delle esigenze abitative familiari.


Qualora, pertanto, la espressa destinazione d’uso non si rinvenga nel contenuto del contratto e sia piuttosto una circostanza esterna all'accordo, sintomatica di una concorde volontà dei contraenti volta ad escludere la predeterminazione del vincolo di durata del contratto sulla scorta di un particolare uso, ne consegue  l'ammissibilità del recesso ad nutum intimato dai comodanti, rispetto al quale anche la loro eventuale manifestazione di urgente ed impreveduto bisogno apparirebbe del tutto superflua.


 
 
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