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Assegno di mantenimento: quale è il termine prescrizionale applicabile?

Tribunale di Castrovillari - Sentenza n. 74 del 15.01.2025

In caso di pretesa di assegni di mantenimento da separazione o divorzio, il diritto a percepire i ratei mensili degli stessi per il coniuge si estingue in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in rapporto alle quali nasce, di volta in volta, il diritto all'adempimento.

Con questa recentissima pronuncia il Tribunale di Castrovillari detta un importante principio di diritto in materia di individuazione del termine prescrizionale applicabile all’assegno di mantenimento conseguente ad un provvedimento di separazione o divorzio.

Secondo i Giudici calabresi, infatti, gli assegni di mantenimento costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono pertanto soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.

Il Tribunale, peraltro, sostanzia la propria decisione, oltre che sul doveroso rispetto della normativa civilistica richiamata, anche sul conforme orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che in proposito ha opportunamente precisato come in materia la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applicherebbe solo qualora venga in contestazione la debenza di uno o più ratei di tale assegno e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.



 
 
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