Separazione dei coniugi: è ammissibile la sospensione della prescrizione del diritto all’assegno di mantenimento ex art. 2941 1 comma n. 1 cod. civ.?
- studiolegalesodo
- 11 ago
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 23 ore fa
Tribunale di Modena - Sezione Terza - Sentenza n. 758 del 16.06.2025

In caso di coniugi per i quali sia stata già pronunciata la separazione personale, non si verifica la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941, 1 comma n. 1 c.c.
Secondo i Giudici modenesi, infatti, nel solco di un prevalente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, tale sospensione non può trovare applicazione per quanto concerne il credito dovuto per l'assegno di mantenimento, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale usato nella disposizione civilistica un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.
Il Tribunale, pertanto, precisa al riguardo come nel regime di separazione non possa ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione posti a carico di essi coniugi.
Lo stesso Tribunale, poi, tra le righe di questa problematica dibattuta, opportunamente rammenta come gli assegni di mantenimento costituiscano prestazioni da pagarsi periodicamente in termini inferiori all'anno e come gli stessi siano, pertanto, soggetti al regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 comma n. 4 cod. civ. il cui termine, tuttavia, non decorre da un unico momento, rappresentato dalla data di pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.