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Truffa contrattuale a mezzo internet: deve ritenersi sempre reato aggravato?

Tribunale di Potenza - Sentenza n. 29 del 12.03.2025


Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.


Tale fattispecie di reato, peraltro, è integrata sempre dalla circostanza aggravante della "minorata difesa" di cui all'art. 61 n.5, in quanto l’autore, ricorrendo allo schema della vendita online e prevedendo l'uso di messaggistica Whatsapp per la conclusione della trattativa commerciale, consapevolmente trae vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete internet, sottraendosi agevolmente ai contatti successivi con gli acquirenti tesi ad ottenere informazioni sulla spedizione dell'articolo.


Il Tribunale di Potenza, dunque, nel decidere in merito ad una delle vicende ormai più ricorrenti, purtroppo, nella nostra quotidianità, ha correttamente precisato come tale condotta, perpetrata nel caso di specie mediante la piattaforma Market Place di Facebook, comporti sempre l’applicazione della predetta aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa mediante la vendita di prodotti online.


Secondo i Giudici potentini, infatti, la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova il soggetto agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.



In queste ipotesi, invero, gli elementi sintomatici della fraudolenza sono ricavabili proprio dalla complessiva condotta del venditore, in contesti negoziali immateriali, ove le parti non hanno contatti diretti, né alle stesse si palesano le rispettive esatte generalità, ed in cui si impone al compratore il pagamento anticipato del bene con la speranza che il venditore glielo faccia pervenire, per cui tale meccanismo di vendita pone l'acquirente in una situazione di debolezza e di rischio, particolarmente esposta all'approfittamento da parte di truffatori, talvolta seriali, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare o dei quali non hanno il più delle volte l'effettiva disponibilità.

 
 
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