Contratti bancari: può ritenersi usuraria la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo?

Tribunale di Ascoli Piceno – Sentenza n. 54 del 19.01.2024

In tema di contratti bancari, e segnatamente di mutuo, la commissione di estinzione anticipata prevista dall’istituto comunque non può essere inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse alla luce del suo carattere squisitamente eventuale.

Con questa significativa sentenza, il Tribunale di Ascoli Piceno detta un’importante linea di interpretazione in materia di presunta usurarietà del tasso di interesse applicato dall’istituto di credito per presenza di commissione per estinzione anticipata del mutuo e ne esclude, almeno a priori, la sussistenza.

Il Tribunale, infatti, al riguardo precisa come l’art. 40.1 del T.U.B. disponga la facoltà per il debitore di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito.

In particolare, poi, i Giudici marchigiani ricordano come siano sempre i contratti di mutuo intercorsi a specificare le modalità di calcolo di tale compenso, generalmente stabilite secondo i criteri indicati dal CICR proprio al fine di garantire la trasparenza delle condizioni negoziali nell’interesse prioritario del correntista-debitore, parte debole del rapporto contrattuale.

Secondo il Tribunale, pertanto, la commissione di estinzione anticipata non può essere mai inclusa in via meramente astratta nelle voci che concorrono a comporre il tasso di interesse in quanto elemento negoziale solo eventuale che, come tale, non è detto che si verifichi concretamente, con la conseguente intuibile difficoltà oggettiva di effettuare un ragionevole calcolo del tasso inclusivo della commissione di estinzione anticipata sulla base di parametri meramente astratti che prescindano da una effettiva applicazione reale della commissione stessa.

I Giudici, comunque, lasciano intendere, in questo caso, come l’eventuale verificarsi della circostanza estintiva anticipata, con l’applicazione della relativa commissione, possa comportare una doverosa valutazione di questa nel novero delle voci di “interesse” applicate al contratto con possibile superamento della soglia di legge stabilità per il riconoscimento della loro usurarietà, dovendo ciò essere adeguatamente dimostrato in sede giudiziale dal correntista opponente.