Sicurezza stradale: per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, è necessaria la prova della movimentazione del veicolo?

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 1176 del 13.12.2022

In tema di sicurezza stradale, ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza è necessario considerare che rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo solo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico transito.

Il Tribunale di Vicenza, a conclusione di un dibattimento nel quale l’onere probatorio dell’imputato è stato assolto sulla base di rilevazioni internet del proprio percorso di guida, ha escluso la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza per il mancato raggiungimento della prova che lo stesso imputato avesse in precedenza deliberatamente movimentato il proprio mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico transito.

Dalla lettura dei fatti, invero, i Giudici vicentini hanno correttamente rilevato come tra il momento del danneggiamento di alcuni paletti posti a margine della strada ed il rinvenimento dell’imputato nella propria auto, ferma in posizione di quiete, fosse intercorso un lasso di tempo sufficiente per poter ragionevolmente ritenere che il primo non fosse stato compiuto in stato di ebbrezza, come invece poi rilevato solo all’esito del controllo eseguito.

In definitiva, dunque, il Tribunale, applicando attentamente il principio fondamentale dell’onus probandi e rispettando doverosamente le risultanze del procedimento penale avviato, ha integralmente disatteso le conclusioni degli agenti verbalizzanti ritenendo che il dichiarato stato di ebbrezza dell’imputato in costanza di guida fosse stato dagli stessi solo desunto dalla presumibile movimentazione della sua autovettura, in quanto rinvenuta con motore e luci accesi, in stato di quiete nel mezzo di una carreggiata autostradale, in una zona della città diversa da quella di residenza del conducente, e dunque sul mero presupposto che la semplice fermata avesse costituito fase della circolazione che implicasse una sospensione temporanea della marcia e quindi la sua necessaria e pronta ripresa.

Al contrario, i Giudici veneti hanno ritenuto che occorra sempre disporre di elementi probatori sufficienti a dimostrare che il soggetto fermato abbia effettivamente movimentato il veicolo in area pubblica mentre era sotto l’influenza dell’alcol, a nulla rilevando, sotto il profilo della responsabilità penale ed amministrativa che ne consegue, il fatto che egli sia stato poi rinvenuto in detta situazione psico-fisica al momento, successivo, dell’accertamento.

Secondo una chiave di lettura incentrata da un lato, come detto, sulla rigorosa e scrupolosa applicazione e valorizzazione delle regole penali in materia di onere probatorio, e, dall’altro lato, sulla considerazione del principio del favor rei, il Tribunale di Vicenza ha dunque in definitiva pienamente assolto il soggetto imputato.