Compravendita di immobile: l’aver costituito la provvista per l’acquisto di immobile solo formalmente intestato da altra persona legittima un’azione di arricchimento senza causa?

Tribunale di Milano – Sezione Quinta – Sentenza n. 10296 del 13.12.2021

In tema di acquisto di bene immobile, intestato solo formalmente ad un terzo per ragioni fiscali ed acquisito mediante capitali forniti da altro soggetto, è legittima l’azione di arricchimento senza causa esperita da quest’ultimo.

Con questa interessante pronuncia, il Tribunale di Milano, nel dirimere la questione giudiziale sorta tra due soggetti un tempo legati da rapporti sentimentali e di convivenza relativa all’acquisto di un immobile intestato solo formalmente ad una delle parti ma in realtà interamente pagato con provvista economica di spettanza dell’altro, sottolinea opportunamente come in queste fattispecie, non avendo la parte pregiudicata dalla vendita azione né per esigere la restituzione degli esborsi effettuati a tal fine né per ottenere il trasferimento del bene immobile in suo favore, sia legittima la domanda di declaratoria dell’ingiustificato arricchimento della parte acquirente.

I Giudici milanesi, dunque, non prima di una complessa ed articolata valutazione degli elementi probatori posti al loro esame e tutti tendenti ad attestare la estraneità delle somme corrisposte dall’acquirente in sede di vendita, hanno dato in tal modo puntuale applicazione pratica al fondamentale principio generale contenuto nell’art. 2041 del Codice Civile secondo il quale, appunto, “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.

Essi, infatti, hanno correttamente evidenziato come tale precetto costituisca una norma a chiusura del sistema delle fonti di obbligazione e come la relativa azione di arricchimento senza causa assuma carattere sussidiario ex art. 2042 dello stesso Codice, essendo esclusa ogni altra forma di tutela per l’adempimento o l’esecuzione in forma specifica nell’accertata assenza di un qualunque accordo scritto tra le parti relativo all’intestazione solo fiduciaria dell’immobile, senza potersi nemmeno prefigurare la giustificazione del trasferimento patrimoniale in un atto di mera liberalità.