Tassa di soggiorno: è competente la Corte dei Conti per i giudizi di danno erariale da mancato versamento della tassa di soggiorno all’ente locale

Corte di Conti Veneto – Sez. Giurisd. – sentenza n. 205 del 19.08.2021

In tema di giudizio per danno erariale da mancato versamento, in favore dell’ente locale competente, della tassa di soggiorno, deve essere affermata la qualificazione di “agente contabile” del gestore della struttura ricettiva e la conseguente sottoposizione della fattispecie al regime della responsabilità contabile con giurisdizione in capo alla Corte dei Conti e non già in favore del Giudice Tributario.

Con questa significativa sentenza i Giudici contabili veneti rivendicano la propria giurisdizione a scapito delle Commissioni Tributarie, riprendendo un analogo pronunciamento delle Sezioni Unite (ord. n.19654 del 24 luglio 2018) nel quale, affermando come l’attività di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale abbia natura di servizio pubblico, e l’obbligazione del concessionario di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate assuma natura pubblicistica, si evidenzia come le relative disposizioni di legge regolanti tali poteri deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell’interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. La Corte dei Conti, dunque, giustamente rileva che, in tutti questi casi, il rapporto tra agente ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e come il concessionario vada dunque a rivestire la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio venga svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Analogamente, secondo i giudici veneti anche il gestore della struttura ricettiva finisce per svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell’imposta di soggiorno, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica ed il conseguente rapporto di servizio, il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, oltretutto di natura e finalità pubbliche, si riconnette inequivocabilmente alla giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità contabile riferita a detti obblighi.