Tribunale Roma – Sezione VI – Ordinanza del 27.08.2020 – Covid-19 – Obbligazioni e contratti – canone di locazione – riduzione

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la crisi economica dipendente dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali – ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione – devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, per cui la parte che riceve uno svantaggio dal protrarsi dell’esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto

La pronuncia in parola si inserisce nel solco di una giurisprudenza di merito che si sta formando in questa delicata, ed ancora attuale, materia. Il Tribunale, pertanto, ha precisato come pur in mancanza di specifiche clausole di rinegoziazione i contratti a lungo termine devono essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Qualora, tuttavia, si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata proprio dalla pandemia del Covid-19, la parte che dimostri di avere ricevuto uno svantaggio dal protrarsi dell’esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto in base al dovere generale di buona fede oggettiva ( o correttezza ) nella fase esecutiva del contratto. E’ significativo oltretutto il fatto che nel caso specifico i Giudici di merito abbiano riconosciuto una riduzione del canone di locazione ritenuta tale da riportare in equilibrio il contratto nei limiti dell’alea negoziale normale, oltre che nel periodo di chiusura dell’attività commerciale, anche dopo la riapertura di questa sul presupposto, ovviamente da dimostrare in sede giudiziale, che l’accesso della clientela resti contingentato per ragioni di sicurezza sanitaria.