Cassazione Civile – Sez. VI, Ordinanza n. 18681 del 09.09.2020 – Divorzio – riconoscimento assegno divorzile – funzione compensativa

La Corte Suprema, in applicazione del principio di diritto dettato dalle sue Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzioin favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

I giudici di legittimità, dunque, hanno ulteriormente ribadito ( si veda anche Cass. 21926/2019 ) come l’assegno di divorzio, oltre ad assolvere anzitutto ad una funzione assistenziale imprescindibile, abbia in pari misura natura compensativa e perequativa e come, pertanto, lo stesso spetti, alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell’art. 5, comma 6 della Legge n. 898/1970, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Nel caso di specie, peraltro, si è dato correttamente esclusivo rilievo alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile a fronte dell’accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, quanto, alla richiedente l’assegno, della sua  condizione di disoccupazione, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un’esistenza libera e dignitosa, e della oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età ( 52 anni ) e personali. La Corte, infatti, ha precisato come a fronte di un’accertata non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, l’assegno divorzile possa anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza la necessità di valutare il correlativo profilo perequativo o compensativo che pure assume rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio economico in parola.