FocusReferendum – “Referendum Giustizia”: per cosa si vota? Quesito n. 1

Quesito n. 1 – Scheda Rossa – Abrogazione della “Legge Severino” in materia di eleggibilità, decadenza e sospensione

Domenica 12 giugno, i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto in merito al c.d. “Referendum Giustizia”, ovvero il Referendum abrogativo composto da 5 quesiti aventi ad oggetto il sistema giudiziario.

Il primo quesito, contenuto da una scheda di colore rossa, è relativo alla possibilità, offerta agli italiani tramite l’espressione di un Sì, di eliminare dall’ordinamento la c.d. “Legge Severino” (dal nome del Ministro della Giustizia all’epoca della sua promulgazione nel 2012), che regolamenta i requisiti di candidabilità, eleggibilità e decadenza automatica dei rappresentanti politici e amministrativi, di governo sia nazionale che locale, in caso di sottoposizione a procedimenti penali per reati particolarmente gravi.

Più nello specifico, la disciplina attuale prevede l’inibizione alla candidatura e la decadenza automatica, anche in costanza di mandato, di parlamentari, rappresentanti europei e membri del governo condannati in via definitiva ad una pena di durata superiore a due anni, per reati di mafia, terrorismo o contro la pubblica amministrazione per i quali siano previste pene superiori a 4 anni, mentre per gli amministratori locali è stabilita l’incandidabilità grossomodo nelle stesse ipotesi, cui si aggiunge il caso di chi abbia riportato una condanna definitiva di oltre due anni per delitti non colposi, oltre alla decadenza e alla sospensione fissate in caso di condanna non definitiva, quale quella che interviene in primo grado, per le stesse fattispecie.

Con l’abrogazione della legge, il giudizio in merito alla sospensione, incandidabilità o decadenza del ruolo e, in generale, l’interdizione dai pubblici uffici resterebbe sottratto a meccanismi automatici e affidato dunque alla discrezionalità del giudice.

Votando Sì, e pronunciandosi quindi a favore dell’abrogazione della L. n. 235 del 31.12.2012, si acconsente all’incandidabilità dei soggetti sottoposti a simili procedimenti di natura penale, col rischio che il reato, già di per sé grave, venga protratto o reiterato per di più profittando di una posizione di rilievo politico o amministrativo.

Votando NO, invece, si mantiene in vigore la disciplina in vigore, e resta dunque inaccessibile l’accesso alle candidature di natura politica e amministrativa alle persone coinvolte da tali processi, con il rischio di danneggiare coloro che dovessero poi risultare in un secondo momento innocenti, il che esporrebbe lo Stato ad un cospicuo risarcimento del danno, come spesso avvenuto.