Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza n. 24481 del 04.11.2020
La Corte di Cassazione ha precisato che un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell’infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.
I giudici di legittimità hanno ribadito, peraltro nel solco di un loro orientamento consolidato (sentenze n. 26081 del 30.11.2005; n. 4801 del 18.05.1999 e n. 3539 del 15.04.1996), come il danno patrimoniale da incapacità permanente possa essere sofferto anche dal soggetto disoccupato, quando i postumi delle lesioni dallo stesso subite per fatto altrui siano tali da compromettere, in tutto o in parte, le sue possibilità di ottenere un reddito da lavoro confacente alle sue preesistenti capacità professionali. Si tratta, invero, di principio di diritto assolutamente condivisibile che fonda il suo presupposto sul reale danno economico e patrimoniale subito dalla persona infortunata, secondo una prospettiva, anche futura e potenziale, che non può essere tralasciata in sede giudiziale perché rientrante sempre in quella valutazione generale delle cause e degli effetti di un fatto lesivo che deve informare il compito del Giudice. Cristallizzare, invece, la situazione di danno alla posizione, anche lavorativa, del danneggiato al momento del fatto significherebbe pregiudicare oltre ogni consentito limite il diritto di quest’ultimo di ottenere l’effettivo ed integrale risarcimento del danno, a maggior ragione quando questo sia costituito da una compromissione delle sue future capacità lavorative.