Cassazione Civile – Sez. III Sentenza n. 10813 del 05.06.2020 – Esecuzione mobiliare – pignoramento presso terzi – opposizione – litisconsorzio necessario terzo pignorato

La Corte di Cassazione ha precisato che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione allesecuzioneo in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. La Corte Suprema ha opportunamente evidenziato, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. promosso avverso l’ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenne in un procedimento esecutivo nel quale il terzo è l’INPS, come sia obbligo del giudicante accertare di volta in volta l’interesse specifico del  soggetto terzo pignorato a prendere parte al contenzioso derivante dall’esecuzione non dovendosi ritenere lo stesso litisconsorte necessario del giudizio per il solo fatto della sua partecipazione obbligata al sottostante procedimento esecutivo. Si tratta, in definitiva, di una corretta interpretazione del principio di diritto dettato in materia che vede, ad esempio, il terzo pignorato estraneo all’opposizione qualora oggetto di questa siano delle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali possa dipendere la liberazione dal relativo vincolo, assumendo, invece, egli tale qualità quando, come nel caso di specie, si discuta circa l’accertamento della misura dell’assegnazione e quindi della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio che lo vede soggetto passivo.