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Uso del cellulare alla guida: la semplice connessione alla rete internet al momento del sinistro lo dimostra?

  • 2 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Tribunale di Potenza – sentenza n. 935 del 14.11.2025


Nell’ipotesi di sinistro stradale il fatto che sia stata rilevata dagli accertamenti tecnici una connessione del cellulare del soggetto investitore alla rete internet non può significare assolutamente che il telefono mobile fosse utilizzato in quel dato lasso di tempo, ma semplicemente che lo stesso cellulare si fosse connesso alla rete dati della propria utenza, dal momento che qualunque attività, come per esempio la ricezione di notifiche, messaggi ed altro, avviene sempre tramite tale rete.


Il Tribunale di Potenza, quindi, nel decidere un procedimento penale per violazione alle norme del codice della strada improntato sulla contestata responsabilità del soggetto investitore per distrazione dalla guida in conseguenza di uso del proprio cellulare al momento del sinistro, detta un importante principio dalle intuibili rilevanti implicazioni pratiche.


I Giudici potentini, infatti, sottolineano come la circostanza che in realtà il conducente in quel momento stia effettuando delle telefonate o sia connesso ad internet non risulti ex sé sempre plausibile in considerazione del fatto che la connessione ad una rete internet e la rete di telefonia siano due cose distinte, senza alcuna corrispondenza biunivoca del cellulare in funzione con una telefonata, potendosi al più ritenere che il telefono in quel dato momento possa anche solo scaricare autonomamente messaggi di posta oppure procedere ad aggiornamenti automatici o che lo stesso sia in uso da parte di altra persona.


Secondo il Tribunale, pertanto, diviene fondamentale in questi casi accertare se effettivamente in quel momento vi fossero delle telefonate in corso, o piuttosto solo uno scambio di dati del telefono e verificare altresì se l'autovettura investitrice sia o meno dotata di sistema bluetooth oltre ad appurare, con la dovuta certezza, se il conducente indagato stesse parlando con degli auricolari o delle cuffie nel rispetto, quindi, delle prescrizioni del Codice della Strada prima di procedere ad un giudizio di colpevolezza passibile di pena.

 
 
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