Lavoratrice madre: quando è legittimo il licenziamento in costanza di gravidanza?
- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min

Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro - sentenza n. 173 del 04.03.2026
È nullo il licenziamento della lavoratrice che si trovi in stato di gravidanza per violazione dell'art. 54 D. Lgs n. 51 del 2021 (Testo Unico tutela maternità/paternità) in mancanza di prova del requisito della "colpa grave" da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale di Treviso, dunque, nel sancire il divieto assoluto del licenziamento individuale in costanza di periodo di gravidanza come determinato dall’art. 54 del D. Lgs. n. 51 del 2001, sottolinea come solo la colpa grave possa rendere inoperante tale divieto ed è tale quella che non sia integrata dall'accertata sussistenza solo di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Secondo i giudici veneti, infatti, in queste ipotesi occorre sempre verificare, ovviamente in ambito processuale e con le prerogative probatorie che ne conseguono, se sussista quella colpa specificamente prevista, connotata appunto dalla gravità, diversa dalla colpa in senso lato che deve caratterizzare qualsiasi inadempimento del lavoratore per essere sanzionato con la misura espulsiva dal posto di lavoro.
Il Tribunale, pertanto, precisa come l'indagine rimessa al Giudice vada effettuata anzitutto sul presupposto che l'onere della prova dell'esistenza della colpa grave grava unicamente sul datore di lavoro e che, appunto, “colpa grave" è concetto diverso dalla colpa, risultando essa di una gravità tale da poter rasentare anche il dolo, dovendosi considerare, in queste ipotesi, il comportamento complessivo della lavoratrice in relazione anche alle sue particolari condizioni psico-fisiche legate allo stato di gestazione e di maternità, tali da assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato qualora abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.



