Trattamento illecito di dati: quando sussiste la fattispecie di reato?
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Tribunale di Pescara - Sentenza n. 1574 del 16.01.2026
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 196 del 2003 la condotta del soggetto che presso un pubblico ufficio diffonda immagini del personale operante con diretta Facebook attivata dal proprio account imponendo la propria presenza per lungo tempo fino all’evasione delle proprie richieste così impedendo all'addetto allo sportello di erogare il servizio pubblico nei confronti di tutti gli altri utenti in coda.
Il Tribunale, dunque, riconosce la sussistenza di tale imputazione nel comportamento della persona che, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato ed operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 del D. Lgs. n. 196 del 2003, arrechi nocumento all'interessato e ne ricollega gli effetti penali alla avvenuta pubblicazione anche di una sola foto su una piattaforma pubblica in assenza del consenso del soggetto ripreso.
Secondo i giudici pescaresi, infatti, il consenso all'uso dell'immagine come foto profilo WhatsApp non equivale affatto a una diffusione indiscriminata e la successiva pubblicazione della stessa su un gruppo Facebook, accessibile ad un pubblico molto più ampio e in un contesto denigratorio, integra una condotta di trattamento illecito di dati personali, essendo al riguardo del tutto irrilevante che la foto sia visibile ai contatti WhatsApp poiché la sua ulteriore diffusione senza consenso comporta sempre un autonomo e grave vulnus alla riservatezza della persona ritratta e dei soggetti terzi.
Il Tribunale, quindi, ritiene sempre penalmente sanzionabile il comportamento illecito dell’imputato che nel diffondere le immagini videoriprese dei soggetti presenti in un dato ufficio pubblico abbia illegittimamente trattato i loro dati personali in assenza del relativo consenso, trasmettendo in diretta su una piattaforma social le immagini della vicenda che lo stava interessando in quel momento e pregiudicando così evidentemente la privacy non solo dei lavoratori presenti ma anche di tutti gli altri soggetti dallo stesso ripresi nel corso della sua "diretta facebook".



